Sentenza n. 1172/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 798/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata l’ 11.11.2024 all’esito del procedimento RG n. 998/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Livorno n. 798/2024, relativa al riconoscimento della Carta docente e dei relativi accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 798/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Carta docente, per l'importo di 500 euro annui e per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, e aveva condannato il Ministero a mettere la Carta docente a disposizione dell'interessata. L'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio, senza dimostrare la corresponsione della Carta docente e delle somme dovute alla ricorrente. Poiché il titolo esecutivo era stato notificato all'organo competente ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'attuazione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno era rimasta incompleta e che non sussistevano ostacoli normativi alla corresponsione di quanto dovuto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità e con gli accessori stabiliti nel titolo esecutivo. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni in caso di ulteriore inerzia, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento. Le spese del giudizio, pari a 800 euro oltre IVA e CPA, sono state poste a carico del Ministero e attribuite ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie, compresa la penalità di mora ai sensi del comma 4, lettera e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto tale termine ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, ove necessario, il pagamento in conto sospeso nell'ambito dell'attività commissariale diretta all'esecuzione del giudicato.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Costituisce la base normativa degli interessi e della rivalutazione riconosciuti dal giudicato del Tribunale di Livorno sulle somme dovute alla ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione che abbia eseguito soltanto una parte delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato è tenuta a completarne l'attuazione, quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'organo competente e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l'Amministrazione non dimostri l'avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, entro un termine successivo, in caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell'esecuzione di un obbligo pecuniario risultante dal giudicato e può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto obblighi pecuniari della pubblica amministrazione, il commissario ad acta può essere individuato in un organo amministrativo dotato delle competenze finanziarie necessarie e può avvalersi, ove previsto, del pagamento in conto sospeso.
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