Cassazione Penale, Sentenza n. 18970/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il reclamo ex art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza cautelare (divieto di dimora nel Comune di Salerno) emessa dal G.I.P. per reati riconducibili ad associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e reati contro la pubblica amministrazione/privati (artt. 353 e 353-bis c.p.). Il ricorrente deduceva: (i) inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 216/2017, sostenendo che tale strumento sia utilizzabile solo per i delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.; (ii) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alle esigenze cautelari (art. 274, lett. c) c.p.p.), lamentando che l'attività lavorativa e i rapporti con il Comune erano venuti meno (revoca dell'incarico e licenziamento) e dunque sarebbe venuta meno la necessità della misura; (iii) che il materiale probatorio a suo carico sarebbe costituito esclusivamente dalle intercettazioni oggetto di contestazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta genericità e infondatezza. Motivazione: il primo motivo (inutilizzabilità delle intercettazioni con captatore) è generico perché il ricorrente non ha indicato quali specifici atti o quali specifiche intercettazioni fossero affette da vizio né ha spiegato l'incidenza decisiva di tale eventuale inutilizzabilità sul complessivo compendio indiziario, obbligo richiesto dalla giurisprudenza consolidata. La Corte osserva inoltre che l'ordinanza impugnata valorizza, oltre alle intercettazioni con captatore, intercettazioni c.d. ordinarie, documentazione acquisita presso la pubblica amministrazione, osservazioni investigative e le dichiarazioni rese in interrogatorio da un terzo (Fiorenzo Zoccola). I motivi relativi all'insussistenza delle esigenze cautelari e all'inadeguatezza della misura (intervento del licenziamento e della revoca dell'incarico) sono manifestamente infondati e generici: circostanze sopravvenute non erano state sottoposte al giudice della cautela e pertanto non possono essere valutate in sede di legittimità; il Tribunale del riesame ha fornito motivazione completa sull'esigenza di allontanamento data la persistenza dell'inserimento del Francese nella cooperativa e il rischio di reiterazione/collusione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 comma 1 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma richiamata come criterio processuale per il ricorso avverso provvedimenti cautelari; in questa sede l'atto di gravame è stato rigettato per genericità
d.lgs. n. 216/2017, art. 6, comma 1
la legge limita l'utilizzo del captatore informatico ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con pena non inferiore nel massimo a cinque anni
la norma è richiamata dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni operate con captatore in relazione a reati commessi da privati; la Corte non si pronuncia nel merito sul punto a causa della genericità della censura ma osserva l'onere di specificazione
art. 416 cod. pen.
rilevato come uno dei reati contestati (associazione a delinquere) nell'atto di accusa; contribuisce a fondare la gravità indiziaria valorizzata dal Tribunale
artt. 353 e 353-bis cod. pen.
reati contestati (concussione/induzione/illegittime pressioni verso la p.a. o attività dei privati verso la p.a.) al centro dell'oggetto delle intercettazioni contestate
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
criterio delle esigenze cautelari (pubblica incolumità, incolumità dell'indagato, inquinamento delle prove, reiterazione) utilizzato dal Tribunale per valutare la necessità del divieto di dimora
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
norma che autorizza la condanna alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili; applicata per infliggere la sanzione di euro 3.000
Massime di principio
- In sede di legittimità, chi eccepisce l'inutilizzabilità di atti (es. intercettazioni) deve indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e spiegare l'incidenza di tale vizio sul compendio indiziario; la mancata specificazione rende il motivo generico e inammissibile.
- La questione dell'utilizzo del captatore informatico (d.lgs. 216/2017) va trattata con precisione: non basta una censura di principio, è necessario dimostrare quali comunicazioni sono state ottenute con quello strumento e come la loro esclusione altererebbe la valutazione della gravità indiziaria.
- Circostanze sopravvenute alla decisione di merito (ad es. revoca dell'incarico o licenziamento) non possono essere utilmente dedotte in sede di impugnazione di legittimità se non erano state sottoposte al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; la valutazione delle esigenze cautelari si basa sulla situazione concreta all'epoca del giudizio di merito.
- La concreta adeguatezza della misura cautelare (es. divieto di dimora) viene valorizzata sulla base del complesso delle risultanze investigative e non solo su singole prove: il giudice può fondare la sua decisione su intercettazioni ordinarie, documentazione amministrativa, osservazioni investigative e dichiarazioni testimoniali/interrogatori.
- Ricorsi generici o privi di puntuale indicazione degli elementi di invalidità processuale sono a rischio di dichiarazione di inammissibilità e di condanna alle spese e ammende previste dall'ordinamento.
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