Sentenza n. 1944/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., con il quale gli è stato vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti per sopravvenuta carenza dei requisiti di affidabilità. Il provvedimento traeva origine da un sopralluogo domiciliare nel corso del quale erano state ritirate cautelativamente undici armi da caccia e una pistola, rilevandosi che due fucili erano collocati nel corridoio dell’abitazione, al di fuori dell’armadietto blindato e quindi accessibili a terzi. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 3, 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990, del giusto procedimento e del contraddittorio, nonché difetto di istruttoria, sviamento, motivazione apparente e travisamento, poiché il decreto richiamava una successiva nota dei Carabinieri non sottoposta alla partecipazione procedimentale; violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. e dell’art. 20 l. 110/1975, con travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità, carenza istruttoria e motivazionale quanto all’omessa custodia; eccesso di potere per sproporzionalità, irragionevolezza, inadeguatezza, omessa considerazione degli elementi favorevoli e carenza di attualità del giudizio prognostico; omessa o insufficiente considerazione delle condotte collaborative e delle misure meno afflittive praticabili. Il ricorrente aveva rappresentato che i due fucili erano stati spostati dalla figlia durante una lite familiare, mentre egli si trovava al lavoro.
La decisione
Il TAR, decidendo con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il fatto della non corretta custodia di due armi su dodici fosse pacifico e incontestato, poiché le armi erano state rinvenute nel corridoio dell’abitazione, fuori dall’armadietto blindato e facilmente accessibili a terzi non legittimati. Tale circostanza rendeva superflua la nota dei Carabinieri acquisita successivamente alla fase partecipativa: il suo contenuto, per come riportato nel decreto, aveva natura meramente valutativa e non introduceva elementi fattuali nuovi rispetto alla contestazione già comunicata, relativa all’omessa custodia. Il giudice ha quindi respinto il primo motivo. Ha respinto anche le censure relative ai presupposti sostanziali, affermando che la collocazione di due armi fuori dal sistema di custodia costituisce, di per sé, indice dell’incapacità di custodirle adeguatamente e di impedirne la disponibilità a terzi. L’art. 39 T.U.L.P.S. attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità prognostica sull’affidabilità del detentore; trattandosi di misure cautelari e non sanzionatorie, anche un unico episodio può giustificare il divieto di detenzione e la revoca del porto d’armi. Il carattere asseritamente isolato della condotta non esclude l’illegittimità del provvedimento, soprattutto considerando la rilevanza offensiva dell’episodio e le tensioni familiari emerse. È stata infine ritenuta proporzionata e adeguata la misura adottata rispetto al rischio per la pubblica incolumità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto nella detenzione e nell’uso delle armi; il divieto ha natura cautelare e non sanzionatoria e può fondarsi anche su un singolo episodio significativo.
artt. 3, 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative non impongono una nuova interlocuzione quando l’elemento richiamato nel provvedimento abbia contenuto meramente valutativo e non introduca fatti nuovi rispetto a quelli già contestati nel procedimento.
art. 20-bis l. 110/1975
È richiamato quale fattispecie di omessa custodia delle armi, già prospettata nella comunicazione di avvio e coerente con il rinvenimento di due armi fuori dall’armadietto blindato.
art. 20 l. 110/1975
È richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di custodia delle armi; la sentenza valorizza l’inosservanza dell’obbligo come elemento sintomatico dell’inaffidabilità.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S. costituisce misura cautelare e non sanzionatoria, fondata su una valutazione prognostica ampia dell’affidabilità del detentore e della possibile futura disponibilità impropria delle armi a terzi.
- Anche un unico episodio di custodia inadeguata può legittimare il divieto di detenzione di armi quando, per modalità e contesto, sia sintomatico di una non completa affidabilità del detentore e presenti un rischio rilevante per la pubblica incolumità.
- Il rinvenimento di armi da fuoco fuori dall’armadietto o dal sistema di custodia predisposto, in luogo accessibile a soggetti non legittimati, costituisce circostanza oggettivamente idonea a evidenziare l’incapacità di custodire adeguatamente le armi.
- Non integra una lesione del contraddittorio procedimentale il richiamo, nel provvedimento finale, a una nota successiva alla partecipazione del privato quando tale nota non introduca fatti nuovi, ma si limiti a formulare valutazioni su circostanze già contestate e conosciute dall’interessato.
- La natura cautelare del divieto di detenzione di armi consente di valorizzare, nella valutazione di proporzionalità e affidabilità, anche il contesto di tensione familiare nel quale si è verificata la custodia irregolare, ove tale contesto accresca il rischio di accesso o abuso delle armi.
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