Cassazione Penale, Sentenza n. 8384/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma delle statuizioni civili disposte dalla Corte d'appello, deducendo vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.; in particolare contestava la legittimazione attiva della parte civile Maria Sciarra, sostenendo che non era stata fornita prova adeguata della sua qualità di erede di Amelia Sciarra e chiedendo la revoca delle statuizioni civili per difetto di prova della qualità ereditaria
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di appello avessero preso in considerazione il motivo (lo hanno richiamato e nelle conclusioni lo hanno implicitamente disatteso, affermando: "L'appellante, va condannata alla rifusione, nella misura di cui in dispositivo, delle spese sostenute dalla parte civile, tale legittimamente costituita in quanto erede degli originari intestatari dei buoni fruttiferi postali..."). Il Collegio ha applicato il principio per cui la costituzione di parte civile ammessa in primo grado non può essere contestata nei gradi successivi se la questione non è stata sollevata tempestivamente; poiché la ricorrente non aveva tempestivamente contestato la qualità di erede, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto pacifica la legittimazione attiva di Maria Sciarra. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.)
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. lett. e)
Norma richiamata dalla ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo esaminato e implicitamente disatteso dai giudici di merito
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alle conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore Generale; mera indicazione procedurale delle conclusioni formulate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle Ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza citata - Sez. 5, Sent. n. 496 del 17/11/1998 (Rv. 212153)
Principio di diritto secondo cui la costituzione di parte civile ammessa in primo grado non è contestabile nei gradi successivi e la questione sulla rappresentanza della parte civile è preclusa se non proposta immediatamente dopo il primo accertamento della costituzione
Massime di principio
- La legittimazione della parte civile, se riconosciuta e ammessa nel primo grado, non può essere impugnata nei gradi successivi se la contestazione non è stata sollevata tempestivamente; dunque chi intende censurarla deve farlo subito, altrimenti la questione è preclusa
- La Corte d'appello può implicitamente disattendere un motivo di gravame richiamato nella decisione: il richiamo esplicito del motivo nella motivazione e la successiva affermazione contraria equivalgono a esame e rigetto del motivo
- In cassazione il vizio dedotto ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. richiede che la censura sia effettivamente non valutata o motivata in modo carente: se il motivo è stato esaminato e rigettato dai giudici di merito la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso
- La declaratoria di inammissibilità può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; bisogna valutare il rischio di sanzioni economiche quando si propone ricorso senza solide basi procedurali
- Per evitare la preclusione su questioni di legittimazione o rappresentanza, è prudente sollevare tutte le eccezioni sulla costituzione delle parti non appena si manifestano nel primo grado di giudizio
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