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Sentenza

Sentenza n. 187/2026 - Napoli, Sezione 4

quanto al ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del decreto dirigenziale n. 100 del 1° giugno 2022, recante il parere negativo di compatibilità ambientale integrata con la valutazione di incidenza per il progetto di realizzazione di un impianto eolico della potenza di 45,00 MW nel Comune di Bisaccia; b) ove occorra, del parere della Commissione VIA-VAS-VI della Regione Campania, reso nella seduta del 19 maggio 2022; c) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale; quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento: a) del decreto dirigenziale n. 38 del 26 giugno 2024, avente a oggetto “Rigetto ed archiviazione dell’istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e gestione di un impianto eolico della potenza di 45,00 MW da istallarsi nel comune di Bisaccia (AV) loc. Speca-Fontana del Toro e Piani S. Pietro con relative opere di connessione e infrastrutture elettriche. Proponente: Ecoenergia S.r.L.”; b) della nota prot. PG/2022/0320157 del 20 giugno 2022, recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di costruzione e gestione di un impianto eolico, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990; c) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;

Giustizia amministrativa202204101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo di VIA integrata con valutazione di incidenza e successivo rigetto e archiviazione dell’istanza di Autorizzazione Unica per un impianto eolico da 45 MW

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto regionale che recepiva il parere negativo della Commissione VIA-VAS-VI sul progetto di un parco eolico composto da 14 aerogeneratori, nonché, con motivi aggiunti, il successivo decreto di rigetto e archiviazione dell’istanza di Autorizzazione Unica e la comunicazione dei motivi ostativi. In primo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo di non avere ricevuto il preavviso di rigetto nel procedimento ambientale. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta illogicità, sproporzione e irragionevolezza, erroneità dei rilievi tecnici e omessa considerazione dell’inserimento dell’impianto nel contesto paesaggistico, dei principi di sostenibilità energetica e della prevalenza dell’utilità degli impianti da fonti rinnovabili. Ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto richiedere eventuali modifiche progettuali migliorative e che il progetto non avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione di incidenza. I motivi aggiunti hanno dedotto l’illegittimità derivata del decreto di rigetto dell’Autorizzazione Unica, in quanto fondato sul precedente parere VIA-VINCA negativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondata la censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990, poiché l’art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006, introdotto dall’art. 25, comma 1, lett. b), punto 2, d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021, esclude l’applicazione dell’art. 10-bis ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, VIA e valutazione preliminare. Nel merito, ha riconosciuto che la VIA implica non solo valutazioni tecnico-discrezionali, ma anche una ponderazione amministrativa degli interessi ambientali, paesaggistici, naturalistici, territoriali ed economico-sociali; tale valutazione è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o istruttoria mancante o inadeguata. Nel caso concreto, il parere negativo risultava sorretto da numerosi e specifici rilievi istruttori: carenze dello studio geologico, geotecnico, geomorfologico e sismico; mancata analisi del tracciato del cavidotto e dei fenomeni franosi; insufficiente documentazione paesaggistica e archeologica; carenze nella valutazione delle alternative e della fase di cantiere; incomplete analisi degli impatti su atmosfera, acque, suolo, rumore, shadow flickering e paesaggio; omessa o insufficiente valutazione degli impatti cumulativi e del piano di monitoraggio ambientale; carenze nello studio di incidenza sugli habitat e sull’avifauna. Il Collegio ha quindi escluso la manifesta illogicità e il travisamento dei fatti, ritenendo legittimo il diniego di compatibilità ambientale. Ha inoltre ritenuto legittima la sottoposizione del progetto a valutazione di incidenza, considerata la prossimità di siti Natura 2000 e la possibile incidenza significativa sull’habitat e sull’avifauna. La legittimità del parere VIA-VINCA ha comportato il rigetto dei motivi aggiunti, poiché il decreto di rigetto e archiviazione dell’Autorizzazione Unica costituiva conseguenza necessaria del precedente esito negativo. Le spese sono state compensate in ragione della complessità e della risalenza della vicenda procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione sul preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, VIA e valutazione preliminare, in virtù dell’espressa esclusione prevista dall’art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006.

  • art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006

    Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Esclude l’applicazione del preavviso di rigetto ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, VIA, valutazione preliminare e monitoraggio.

  • art. 25, comma 1, lett. b), punto 2, d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021

    Ha introdotto il comma 10-bis nell’art. 6 d.lgs. 152/2006.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    È richiamato con riferimento alla presenza, nell’area di progetto, di beni paesaggistici tutelati relativi a corsi d’acqua pubblici e alle relative fasce di rispetto.

  • art. 5, comma 1, lett. b-ter), d.lgs. 152/2006

    È richiamato quale base normativa della valutazione di incidenza per piani o progetti potenzialmente incidenti significativamente su siti o aree Natura 2000.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    È richiamato quale disciplina dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e gestione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

  • direttiva 92/43/CEE, art. 6, par. 3

    Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza.

    La valutazione di incidenza è necessaria quando non può escludersi, sulla base di elementi oggettivi, una possibile incidenza significativa sul sito Natura 2000; l’autorizzazione può essere accordata solo dopo avere acquisito la certezza che il progetto non pregiudichi l’integrità del sito, salvo le deroghe previste dalla disciplina europea.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 non si applica ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, VIA e valutazione preliminare, ai sensi dell’art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006.
  • La VIA costituisce una valutazione complessa che combina discrezionalità tecnica e ponderazione amministrativa degli interessi ambientali, paesaggistici, naturalistici, territoriali ed economico-sociali rispetto all’utilità dell’opera.
  • Il giudice amministrativo può sindacare il giudizio di compatibilità ambientale soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti oppure di un’istruttoria mancante o inadeguata, tali da evidenziare uno sconfinamento dell’amministrazione dalla discrezionalità riconosciuta.
  • Un parere negativo di VIA è legittimamente motivato quando individua una pluralità di carenze specifiche della documentazione progettuale e degli studi sugli impatti, anche con riguardo agli effetti cumulativi, purché tali rilievi siano sorretti da adeguati riscontri istruttori.
  • La valutazione di incidenza è necessaria anche quando l’intervento non ricade direttamente in un sito Natura 2000, se la sua localizzazione e le sue caratteristiche consentono di ipotizzare una possibile incidenza significativa sugli habitat o sulle specie, tenuto conto anche degli effetti cumulativi con altri progetti.
  • Il rigetto dell’istanza di Autorizzazione Unica per un impianto da fonti rinnovabili costituisce conseguenza necessaria del precedente parere negativo di VIA, quando quest’ultimo sia legittimo e preclusivo della prosecuzione del procedimento autorizzatorio.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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