Ordinanza n. 286/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di -OMISSIS-, approvato con determinazione del Dirigente -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di una piazza comunale, approvato con determinazione dirigenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della piazza comunale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso. Il Tribunale ha ritenuto tale eccezione superabile, osservando che le opere comunali sono esonerate dalla necessità di uno specifico titolo edilizio ai sensi dell'art. 7, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, ferma la conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti, e che il termine per impugnare decorre dal completamento dei lavori, i quali risultavano soltanto iniziati il 20 maggio 2026. Nel merito cautelare, i ricorrenti hanno dedotto un pregiudizio consistente nella privazione di vista, luce e aria. Il progetto risultava assistito da autorizzazione monumentale e da autorizzazione paesaggistica, quest'ultima non impugnata e attestante la conformità dell'intervento alla disciplina vincolistica del P.T.C.P. Il Collegio ha inoltre considerato l'attuale stato della piazza e le ricostruzioni documentali del Comune.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata. Il Tribunale ha ritenuto che il completamento dei lavori non apparisse suscettibile di determinare un pregiudizio grave ai ricorrenti nei termini dedotti di privazione di vista, luce e aria. Il pregiudizio non è stato ritenuto definitivo né irreparabile, poiché, ove nel giudizio di merito fosse accertata la non conformità urbanistica o paesaggistica dell'intervento, il Comune dovrebbe ripristinare lo stato dei luoghi. Al contrario, il fermo del cantiere avrebbe potuto arrecare un danno certo all'interesse pubblico, anche in ragione delle riserve già avanzate dall'impresa appaltatrice. Le esigenze dei ricorrenti sono state comunque ritenute meritevoli di considerazione e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del merito. È stata fissata l'udienza pubblica del 28 ottobre 2026, con assegnazione alla Seconda Sezione per ragioni di materia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensione è stata negata per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile prevalente sull'interesse pubblico alla prosecuzione dei lavori.
art. 7, lett. c), d.P.R. n. 380/2001
Le opere eseguite dai Comuni sono esonerate dalla necessità di uno specifico titolo edilizio, restando ferma la loro conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti; in tale ipotesi il termine di impugnazione decorre dal completamento dei lavori.
art. 21, comma 4, d.lgs. n. 42/2004
Rileva quale base dell'autorizzazione monumentale rilasciata per l'intervento.
art. 35 N.T.A. del P.T.C.P.
La disciplina vincolistica pertinente, rispetto alla quale l'autorizzazione paesaggistica ha attestato la conformità dell'intervento.
Massime di principio
- Per le opere realizzate dai Comuni esonerate dal permesso di costruire o da altro specifico titolo edilizio ai sensi dell'art. 7, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, il termine per impugnare l'intervento decorre dal suo completamento, purché resti ferma la necessità di conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti.
- In sede cautelare, la sospensione dell'esecuzione di lavori pubblici non può essere disposta quando il pregiudizio prospettato dai ricorrenti non risulti grave, definitivo e irreparabile, mentre il fermo del cantiere sia idoneo ad arrecare un danno certo all'interesse pubblico.
- La possibilità di ripristinare lo stato dei luoghi in caso di successivo accertamento della non conformità urbanistica o paesaggistica dell'intervento esclude, in linea di principio, il carattere definitivo e irreparabile del pregiudizio cautelare.
- Quando le esigenze del ricorrente risultano meritevoli di considerazione ma non giustificano la sospensione dell'opera, esse possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
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