Cassazione Civile, Ordinanza n. 13899/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Un ente locale aveva contestato dinanzi al giudice tributario un avviso di pagamento emesso da un consorzio di bonifica per il contributo dovuto per lo scarico, nei canali consortili, di acque meteoriche e di acque depurate provenienti da insediamenti di varia natura, ai sensi della normativa regionale richiamata nell'avviso. Il giudice tributario aveva declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario, qualificando il prelievo come canone di matrice negoziale. Riassunto il giudizio davanti al tribunale ordinario competente per territorio, questo aveva a sua volta declinato la competenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche, senza adeguata motivazione. Il Tribunale regionale delle acque pubbliche, investito nuovamente della causa, ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza alla Corte di cassazione, sostenendo che la controversia non riguardasse derivazione o utilizzazione di acque pubbliche, ma mero sversamento di acque meteoriche e di scarico, dunque estraneo alla cognizione del giudice specializzato. La Procura generale ha chiesto l'accoglimento del regolamento e la declaratoria di competenza del tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato competente il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere. Ha ritenuto che il contributo controverso riguardasse lo sversamento di acque meteoriche e depurate in canali consortili, non la derivazione o utilizzazione di acque pubbliche né altre controversie rientranti nella competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche. Ha quindi escluso la competenza del giudice specializzato, affermando quella del giudice ordinario. Le spese sono state rimesse al merito.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
richiamato quale base del regolamento di competenza d'ufficio
art. 47, comma 4, c.p.c.
richiamato quale norma procedurale per la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio
art. 1 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
le acque pubbliche sono solo quelle sorgenti, fluenti o lacuali idonee a soddisfare un pubblico e generale interesse; le acque meteoriche e i liquami destinati al mero smaltimento non vi rientrano
art. 140 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche riguarda controversie relative ai diritti connessi a derivazioni, utilizzazioni di acqua pubblica e opere idrauliche, non lo sversamento di acque non qualificabili come pubbliche
art. 13 L.R. n. 4/2003
menzionato come base dell'avviso di pagamento impugnato, senza specifica interpretazione autonoma nella decisione
Massime di principio
- La competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche va circoscritta alle controversie che investono diritti relativi a derivazione, utilizzazione o disciplina delle acque pubbliche e delle opere idrauliche ad esse collegate.
- Le acque meteoriche e i liquami convogliati in fognatura o destinati al mero smaltimento non assumono, di regola, natura di acque pubbliche solo perché confluiscono in canali o condotte di bonifica.
- Quando il prelievo richiesto dal consorzio riguarda un corrispettivo per lo sversamento di acque meteoriche o depurate e non l'uso pubblico della risorsa idrica, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- Il giudice che declina la competenza deve indicarne le ragioni; in difetto, la questione può essere risolta in sede di regolamento di competenza d'ufficio dalla Corte di cassazione.
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