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Sentenza

Sentenza n. 3466/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 298/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202507534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione a contributo nell’ambito del bando POR FESR Sardegna 2014-2020 “Aiuti alle imprese per la competitività (T2)” e conseguente rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato un progetto per l’acquisto di un appartamento da destinare ad attività di affittacamere. La Regione aveva respinto la domanda ritenendo che il piano fosse composto prevalentemente dall’acquisto dell’immobile, per una quota superiore al limite del 60% previsto dalle disposizioni attuative, e quindi non fosse agevolabile. Il TAR Sardegna aveva respinto il ricorso e la società ha proposto appello deducendo: violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per asserita introduzione nel diniego di ragioni nuove, mancata considerazione delle memorie procedimentali e omessa attivazione del soccorso istruttorio; erroneità della motivazione e violazione dei limiti percentuali previsti dalle disposizioni attuative, sostenendo che il prezzo dell’immobile comprendesse arredi e attrezzature da scorporare; erronea interpretazione della nozione di “piano”, che secondo l’appellante avrebbe dovuto comprendere anche le spese non ammissibili; mancata considerazione del principio del favor partecipationis; erronea dichiarazione di inammissibilità dell’intero piano anziché della sola parte eccedente; e asserita idoneità del sistema informatico regionale a impedire l’inserimento di spese oltre i limiti ammissibili. La società sosteneva inoltre che la precedente destinazione dell’immobile ad attività ricettiva e la documentazione prodotta in sede procedimentale dimostrassero la presenza e il valore degli arredi.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistente la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché la comunicazione dei motivi ostativi già indicava la prevalente incidenza dell’acquisto dell’immobile e richiamava la FAQ 38; il provvedimento finale aveva inoltre esaminato le deduzioni della società, compresa quella relativa agli arredi. L’Amministrazione non era tenuta a confutare analiticamente ogni singolo argomento, ma poteva concentrarsi sugli aspetti decisivi. Quanto agli arredi, la domanda indicava alla relativa voce un importo pari a zero e non conteneva elementi idonei a dimostrare che il prezzo della compravendita li comprendesse, né ne indicava la quantificazione. L’inventario e il valore complessivo prodotti successivamente non potevano modificare l’oggetto della domanda né integrare elementi essenziali omessi. Non ricorrevano quindi i presupposti del soccorso istruttorio, anche perché il bando lo ammetteva solo per chiarire elementi già esposti nella domanda e non per introdurre una nuova voce di spesa. Il limite del 60% doveva essere calcolato sul piano costituito dalle sole spese ammissibili: nel caso concreto, l’acquisto dell’immobile ammontava a euro 359.400 su un piano ammissibile di euro 440.000, pari all’81,6%. La diversa interpretazione proposta dall’appellante avrebbe consentito di eludere il limite attraverso l’inserimento di spese non ammissibili e avrebbe svuotato di efficacia le disposizioni che escludono i piani prevalentemente o esclusivamente immobiliari. La FAQ 38 non aveva introdotto una regola nuova, ma si era limitata a esplicitare una prescrizione già contenuta nelle disposizioni attuative. Il piano era correttamente considerato non agevolabile nel suo complesso, poiché l’acquisto immobiliare costituiva l’azione prevalente e le spese non ammissibili riguardavano proprio la parte principale dell’investimento, non componenti accessorie necessarie all’organicità del progetto. È stata altresì respinta la censura sul sistema telematico, formulata in modo generico e non dimostrata. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la novità delle questioni giuridiche.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La comunicazione dei motivi ostativi deve consentire al privato di conoscere le ragioni ostative; non sussiste violazione quando il provvedimento finale sviluppa ragioni già comunicate e valuta le deduzioni procedimentali.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il soccorso istruttorio non consente di introdurre elementi essenziali o nuove voci della domanda omesse dal partecipante a una procedura comparativa.

  • art. 2 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale fondamento del dovere di correttezza, collaborazione e autoresponsabilità del partecipante alla procedura.

  • art. 97 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale fondamento delle esigenze di imparzialità, buon andamento e tutela della par condicio nella gestione delle procedure comparative.

  • art. 2 delle disposizioni attuative del bando POR FESR Sardegna 2014-2020

    “per piano s’intende l’oggetto dell’intervento proposto, esplicitato nel modello allegato al presente Bando, presentato dal soggetto proponente unitamente alla domanda di accesso, che descrive la situazione dell’impresa, le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività per il conseguimento della redditività e dell’equilibrio finanziario”

    Il piano coincide con l’intervento complessivo descritto nella domanda e deve essere organico e funzionale, anche se articolato in più azioni.

  • art. 5, comma 3, delle disposizioni attuative del bando POR FESR Sardegna 2014-2020

    “Un piano consistente prevalentemente nella realizzazione o nell’acquisto di immobili e/o altre di opere murarie non è agevolabile”

    Un piano prevalentemente immobiliare non è agevolabile; la quota eccedente i limiti di prevalenza non è considerata ammissibile.

  • art. 5, comma 5, delle disposizioni attuative del bando POR FESR Sardegna 2014-2020

    “Il valore del piano oggetto di aiuto è compreso tra 200.000 e 800.000 euro di costi e spese ammissibili, al netto di IVA” e “il piano può comprendere spese non ammissibili qualora siano necessarie a garantirne l’organicità e la funzionalità”

    Il valore rilevante del piano è quello delle spese ammissibili; le spese non ammissibili possono essere incluse solo se necessarie all’organicità e funzionalità del progetto.

  • art. 7, comma 2, delle disposizioni attuative del bando POR FESR Sardegna 2014-2020

    “le spese per l’acquisto di immobili e/o le spese per opere murare e infrastrutture nel loro complesso non possono eccedere il 60% del valore del piano”

    Il limite del 60% per l’acquisto di immobili deve essere calcolato sul valore del piano composto dalle sole spese ammissibili.

  • art. 9 delle disposizioni attuative del bando POR FESR Sardegna 2014-2020

    “in tutti i casi in cui l’integrazione documentale o i chiarimenti su elementi esposti in domanda consentono di acquisire documenti o informazioni utili all’istruttoria”

    Il soccorso istruttorio è ammesso per integrare o chiarire elementi già esposti nella domanda, ma non per inserire ex post elementi necessari alla valutazione che non siano stati dichiarati.

  • FAQ 38 del bando POR FESR Sardegna 2014-2020

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La FAQ chiarisce che il parametro per il calcolo del limite del 60% è il valore del piano ammissibile, senza introdurre una regola nuova rispetto alle disposizioni attuative.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per la concessione di contributi pubblici, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per introdurre successivamente una voce di spesa, un elemento essenziale o una diversa configurazione del progetto che non risultino dalla domanda originaria; esso è limitato alla regolarizzazione o al chiarimento di elementi già esposti.
  • Il partecipante a una procedura di finanziamento pubblico è gravato da un onere di autoresponsabilità nella compilazione della domanda e nella produzione della documentazione, sicché sopporta le conseguenze degli errori o delle omissioni relativi agli elementi necessari per la valutazione del progetto.
  • Quando una disciplina di finanziamento stabilisce che le spese immobiliari non possono eccedere una determinata percentuale del valore del piano, il parametro di calcolo è costituito dal piano formato dalle sole spese ammissibili, salvo che la disciplina disponga diversamente; una diversa interpretazione che consenta di includere spese non ammissibili può eludere il limite percentuale e privarlo di efficacia.
  • L’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi è rispettato quando le ragioni indicate nel provvedimento finale sono già comprese nella comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990 e l’Amministrazione ha esaminato le deduzioni procedimentali rilevanti; non è necessario confutare analiticamente ogni singolo argomento del privato.
  • La previsione che consente di includere nel piano spese non ammissibili necessarie all’organicità e funzionalità del progetto non permette di neutralizzare i limiti posti all’investimento principale: le spese non ammissibili relative proprio alla componente prevalente dell’intervento non sono qualificabili come accessorie e non impediscono la dichiarazione di non agevolabilità dell’intero piano.
  • In una procedura di finanziamento pubblico, l’Amministrazione può dichiarare non agevolabile l’intero piano quando l’intervento, considerato nella sua struttura complessiva, è prevalentemente diretto all’acquisto di un immobile e la disciplina del bando collega tale prevalenza all’inammissibilità del progetto, anziché allo scorporo della sola quota eccedente.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleSoccorso istruttorioOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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