Sentenza n. 1227/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva riconosciuto l’anzianità di servizio, condannato al risarcimento del danno e disposto il pagamento delle differenze stipendiali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva riconosciuto l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, liquidato il danno in tre mensilità della retribuzione globale di fatto, riconosciuto il diritto all’anzianità di servizio prevista dalla contrattazione collettiva per il personale assunto a tempo indeterminato e condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali maturate. La ricorrente ha sostenuto che, nonostante l’adozione di un decreto di ricostruzione della carriera, dagli ultimi bollettini stipendiali non risultava l’adeguamento della retribuzione e, quindi, il giudicato non era stato integralmente eseguito. Il Ministero ha dedotto l’avvenuta esecuzione del giudicato. Il TAR ha rilevato che la sentenza civile azionata conteneva una condanna generica al pagamento di somme non quantificate e che dalla motivazione non emergevano i dati numerici necessari per determinarle mediante una semplice operazione matematica, quali le retribuzioni percepite mese per mese, quelle spettanti in base ai contratti collettivi, la retribuzione globale di fatto e le ritenute previdenziali e fiscali annuali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza. Ha affermato che il giudice amministrativo, chiamato a eseguire una sentenza pronunciata da un diverso plesso giurisdizionale, deve attenersi al criterio della stretta continenza e non può integrare il contenuto della decisione né compiere nuovi accertamenti di fatto o di diritto sul rapporto sottostante. Una condanna generica del giudice civile può costituire titolo esecutivo soltanto quando l’importo dovuto sia ricavabile dal dispositivo e dalla motivazione mediante una semplice operazione matematica. Nel caso concreto, la quantificazione delle differenze stipendiali avrebbe richiesto un’apposita istruttoria e valutazioni di merito sul rapporto di lavoro, materia sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo deve limitarsi a dare esecuzione al contenuto del titolo esecutivo senza integrarlo né risolvere questioni nuove estranee al giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo per eseguire una sentenza pronunciata da un diverso plesso giurisdizionale, il giudice deve attenersi al criterio della stretta continenza e non può integrare la decisione né compiere nuovi accertamenti di fatto o di diritto sul rapporto sostanziale.
- Una sentenza di condanna generica al pagamento di una somma costituisce titolo esecutivo azionabile in ottemperanza solo quando l’importo dovuto sia determinabile dal dispositivo e dalla motivazione mediante una semplice operazione matematica.
- Quando la quantificazione del credito richiede un’apposita istruttoria, la ricostruzione di dati economici non contenuti nel titolo o valutazioni di merito sul rapporto sottostante, il giudice amministrativo non può procedere in sede di ottemperanza, se privo di giurisdizione su quel rapporto.
- Il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato per ottenere una nuova cognizione sul rapporto sostanziale o per completare una sentenza civile priva degli elementi necessari alla precisa determinazione della prestazione dovuta.
Come è indicizzato
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