Ordinanza n. 448/2026 - Napoli, Sezione 4
per la correzione della sentenza n. 3810/2018, pronunciata da questa Sezione sul ricorso R.G. n. 4015 del 2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania n. 3810/2018, limitatamente all'omessa distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
È stata proposta istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 3810/2018, con la quale il TAR aveva accolto il ricorso originario proposto contro la graduatoria e gli atti relativi a una procedura concorsuale per la classe di concorso E00 Primaria, condannando le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente. Nel ricorso introduttivo era stata formulata la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, per averne anticipato gli esborsi. L'istanza ha dedotto che la sentenza, pur liquidando le spese, aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, chiedendo l'integrazione del dispositivo mediante l'indicazione dell'attribuzione delle spese all'avvocato costituito per dichiarato anticipo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza e ha corretto la sentenza n. 3810/2018, disponendo l'aggiunta, dopo la statuizione di condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.000, oltre accessori, contributo unificato e spese documentate di integrazione del contraddittorio, della proposizione: "con attribuzione all’avvocato costituito per dichiarato anticipo". Il giudice ha ritenuto che l'omessa distrazione delle spese richiesta dal difensore antistatario costituisca errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, poiché la decisione sulla richiesta è obbligata quando il difensore abbia dichiarato l'anticipazione delle spese e formulato la correlata istanza; la relativa statuizione accede alla condanna sulle spese e non presenta autonoma consistenza. Nulla è stato disposto per le spese della fase di correzione. È stata ordinata alla Segreteria l'annotazione prevista dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Disciplina il procedimento per la correzione degli errori materiali nei provvedimenti del giudice amministrativo.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede l'effettuazione delle annotazioni da parte della Segreteria a seguito della correzione del provvedimento.
artt. 287 e 288 c.p.c.
Richiamati dalla giurisprudenza citata come disciplina applicabile alla correzione dell'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- L'omessa distrazione delle spese processuali in favore del difensore che abbia dichiarato di averle anticipate e ne abbia chiesto l'attribuzione è emendabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale, senza necessità di utilizzare gli ordinari mezzi di impugnazione.
- Quando il difensore abbia dichiarato l'anticipazione delle spese e formulato la correlata richiesta di distrazione, la relativa statuizione costituisce conseguenza obbligata della condanna alle spese e l'omissione può essere ricondotta a una mancanza materiale, non a un vizio di attività o di giudizio.
- La correzione deve integrare il dispositivo della sentenza con l'indicazione dell'attribuzione delle spese al difensore antistatario, lasciando invariata la statuizione sulla condanna e sulla liquidazione delle spese.
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