Cassazione Penale, Sentenza n. 11957/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, la detenzione domiciliare. Era condannato a 2 anni e 4 mesi per reati in materia fallimentare, residente in Estonia con ruoli dirigenziali e senza legami con criminalità organizzata. Il Tribunale territoriale ha rigettato l'istanza valorizzando il mancato risarcimento del danno ai creditori, la pendenza di un procedimento per reato tributario, la presunta mancanza di disponibilità a iniziative di giustizia riparativa e l'assenza di un profilo di revisione critica. L'UEPE aveva invece formulato valutazioni complessivamente favorevoli e aveva segnalato che il procedimento tributario non riguardava un fatto particolarmente allarmante. Il ricorso in Cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa considerazione della relazione UEPE e per la mancata verifica presso la curatela fallimentare dell'esistenza e consistenza dei crediti, nonché per l'assenza di una adeguata disamina circa la gravità e l'incidenza del procedimento tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando carenze motivazionali del Tribunale di sorveglianza che si è limitato a menzionare la relazione dell'UEPE senza confrontarsi con le sue conclusioni, non ha verificato presso la curatela fallimentare l'effettiva esistenza e consistenza dei crediti, e non ha valutato adeguatamente la rilevanza e gli sviluppi del procedimento tributario. La Corte ha ricordato i principi di diritto consolidati sull'affidamento in prova (valutazione del comportamento post fatto, non decisività del solo mancato risarcimento, sufficienza dell'avvio di un processo di revisione critica) e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando al Tribunale di sorveglianza di Taranto per nuovo giudizio, che dovrà motivare tenendo conto delle osservazioni della Corte.
Norme richiamate
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 (Tomaselli) dep. 2024, Rv. 285855
Principio che per l'affidamento in prova è necessaria la valutazione del comportamento successivo ai fatti e della concreta evoluzione della personalità, utile al reinserimento sociale
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998 (Fatale), Rv. 210553
Giurisprudenza confermante la necessità di valutare il comportamento post-delitto ai fini prognostici per le misure alternative
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009 (Gobbo), Rv. 244322
Precedente in tema di accertamento della sussistenza di elementi positivi per l'affidamento in prova
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone), Rv. 264602
Conferma che non è richiesto il pieno ripudio del passato, ma almeno l'avvio di una revisione critica per misure alternative
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024 (Scuotto), Rv. 287151
Ribadito l'elenco di elementi rilevabili per il giudizio prognostico (precedenti, informazioni degli organi, condotta attuale, attaccamento familiare, ecc.)
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 37049 del 27/05/2004, Rv. 230361
Principio secondo cui il mancato risarcimento del danno, di per sé, non può giustificare il diniego delle misure alternative
Massime di principio
- In materia di affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve valutare il comportamento post-fatto e l'esistenza di una reale evoluzione della personalità; non è richiesta una completa revisione critica, ma almeno l'avvio di essa
- La semplice menzione di una relazione favorevole dell'UEPE non è sufficiente: il Tribunale deve confrontarsi esplicitamente con le conclusioni dell'UEPE e motivare eventuali scostamenti
- Il mancato risarcimento del danno non è automaticamente impeditivo dell'ammissione alle misure alternative; il giudice deve verificare concretamente l'esistenza, la consistenza e l'effettiva recuperabilità dei crediti presso la curatela o gli organi competenti
- La pendenza di un procedimento penale correlato (es. tributario) va esaminata nel merito, con valutazione della gravità dell'illecito contestato, degli sviluppi prevedibili e della loro incidenza sul percorso trattamentale richiesto
- Le decisioni che negano misure alternative devono essere adeguatamente motivate con riferimento a elementi concreti e specifici; carenze motivazionali rilevanti portano all'annullamento e al rinvio per nuovo esame
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