Sentenza n. 2301/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - della determina n.51/2022 del Comune di Cervino, notificata alla ricorrente in data 8/4/2022, e dei provvedimenti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area interessata da opere abusive, con applicazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina n. 51 del 7 aprile 2022 sostenendo, anzitutto, che le opere contestate rientrassero nell'edilizia libera e non richiedessero un titolo abilitativo. Ha inoltre dedotto l'illegittimità della valutazione relativa all'ampliamento volumetrico e superficiario realizzato mediante abbattimento di una parete divisoria, invocando orientamenti giurisprudenziali ritenuti favorevoli. Con motivi aggiunti ha allegato la completa o progressiva rimozione degli abusi, la propria collaborazione con l'Amministrazione, la sopravvenuta riclassificazione dell'area sotto il profilo del rischio idraulico, nonché l'insussistenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione. Ha infine dedotto la sproporzione e l'adozione affrettata della sanzione pecuniaria e dell'acquisizione, per mancata adeguata considerazione delle circostanze concrete. Dagli accertamenti comunali risultavano un ampliamento volumetrico di circa 70 mc e 25 mq di superficie coperta, collegato all'abitazione mediante apertura della muratura perimetrale, nonché una tettoia, opere già colpite da ordine di demolizione e da ordine demolitorio contenuto in una sentenza penale. Il sopralluogo del 29 marzo 2022 aveva accertato la mancata integrale rimozione dell'ampliamento e della tettoia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondate le censure sulla natura di edilizia libera delle opere, rilevando che l'ampliamento aveva determinato un incremento di volume e superficie senza titolo abilitativo e che l'illegittimità delle opere era stata altresì esclusa dalla sentenza penale. Ha ritenuto irrilevante la sopravvenuta riclassificazione dell'area da parte dell'Autorità di Bacino nel 2023, poiché l'inottemperanza all'ordine di demolizione si era già perfezionata nel 2022. Le censure relative alla rimozione degli abusi, alla collaborazione della proprietaria e all'insussistenza dell'inottemperanza sono state dichiarate inammissibili perché proposte per la prima volta con motivi aggiunti; in ogni caso, il TAR le ha considerate infondate, poiché l'ordine non era stato integralmente eseguito con riguardo all'ampliamento e alla tettoia, e la rimozione soltanto parziale di altri abusi non escludeva il presupposto dell'acquisizione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La mancata integrale ottemperanza all'ordine di demolizione consente l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area interessata dall'abuso e l'applicazione della relativa sanzione, quando l'inottemperanza riguardi opere ancora esistenti.
art. 154 R.U.E.C.
La disposizione è richiamata nel verbale di sopralluogo per escludere che la tettoia rientrasse tra le opere regolamentate e per qualificarla come incremento di superficie coperta e volume.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la sanzione conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione possono essere disposte quando, alla data dell'accertamento, non risulti integralmente eseguito il ripristino e permangano opere abusive rilevanti, anche se altri interventi abusivi siano stati nel frattempo rimossi.
- La sopravvenuta modifica della classificazione del rischio idraulico dell'area non incide sulla legittimità di un'acquisizione fondata su un'inottemperanza già maturata anteriormente, se la nuova disciplina o valutazione interviene dopo il perfezionamento del presupposto sanzionatorio.
- La rimozione parziale degli abusi non esclude l'inottemperanza all'ordine di demolizione quando permangano opere oggetto dell'ordine, quali un ampliamento volumetrico o una tettoia abusiva.
- Le censure relative a presupposti dell'acquisizione e della sanzione non dedotte nel ricorso introduttivo non possono essere introdotte per la prima volta con motivi aggiunti; in ogni caso, la loro fondatezza va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'accertamento dell'inottemperanza.
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