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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15221/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione degli artt. 125 e 108 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamentando il diniego del termine a difesa poiché il difensore sarebbe stato investito del mandato solo il giorno dell'udienza del 13/02/2018; (2) violazione degli artt. 494 e 131-bis cod. pen. e 125 e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo l'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di sostituzione di persona, l'erronea valutazione delle dichiarazioni della persona sostituita, l'assenza di registrazione della conversazione telefonica e il mancato invio del contratto, nonché la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità; (3) violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando che il richiamo ai precedenti penali sarebbe insufficiente a motivare il diniego.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'eccezione sollevata dal difensore in udienza era generica e non costituisce tempestiva denuncia della nullità per mancata concessione del termine a difesa, che invece va eccepita immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Il secondo motivo è stato considerato non consentito in sede di legittimità e/o generico: le doglianze attengono a una rivalutazione del materiale probatorio e non mostrano un travisamento inequivoco della prova o violazioni di legge tali da poter essere esaminate in cassazione; inoltre la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità è generica e non contrasta l'argomentazione del giudice circa il pregiudizio economico e i precedenti specifici. Il terzo motivo è infondato o non sindacabile in cassazione essendo la valutazione delle circostanze attenuanti un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato dal giudice del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di sostituzione di persona, richiamata quale capo d'imputazione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi necessari secondo le valutazioni dei giudici di merito, non sindacabili in cassazione salvo travisamento palese della prova.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha richiamato che l'applicazione richiede valutazioni specifiche sul pregiudizio arrecato e può essere esclusa anche quando il giudice ritenga il danno non minimale o sussistano precedenti specifici.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Previsione del termine a difesa; la Corte ha osservato che la mancata concessione del termine determina nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dal difensore presente, pena decadenza.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla regolarità dell'assistenza difensiva; la Corte ha ritenuto che la genericità dell'eccezione formulata non equivalga a tempestiva denuncia della nullità.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio di impugnazione e sul contenuto dei motivi; richiamata in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti della motivazione del ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti previsti dall'articolo.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sul termine per eccepire le nullità che devono essere rilevate immediatamente dall'interessato; la Corte ha confermato che l'obiezione relativa al diniego del termine a difesa doveva essere sollevata entro tale termine.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che il loro riconoscimento è discrizionabile dal giudice del merito e il sindacato in cassazione è limitato salvo carenza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i fattori che il giudice può considerare per le circostanze attenuanti; la Corte ha ricordato che il giudice può valutare gli elementi che ritiene prevalenti senza dover argomentare su ciascun elemento prospettato dalla difesa.

Massime di principio

  • L'eccezione per mancata concessione del termine a difesa (art. 108 c.p.p.) deve essere sollevata immediatamente in udienza dal difensore presente; se non eccepita tempestivamente si perde il diritto di far valere la nullità.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione globale della prova: le doglianze devono mirare a specifici, chiari e decisivi travisamenti della prova o a violazioni di legge evidenti per essere ammesse.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede una motivazione puntuale sul limitato pregiudizio e sulla personalità del reo; l'esistenza di precedenti specifici o l'entità del danno possono escluderne l'applicazione.
  • Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice del merito e in cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria, illogica o assente.
  • La difesa che intenda far valere vizi processuali rilevanti deve formulare eccezioni chiare e specifiche in sede opportuna: eccezioni generiche possono essere considerate inidonee a preservare il diritto alla impugnazione.

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