Cassazione Penale, Sentenza n. 15221/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione degli artt. 125 e 108 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamentando il diniego del termine a difesa poiché il difensore sarebbe stato investito del mandato solo il giorno dell'udienza del 13/02/2018; (2) violazione degli artt. 494 e 131-bis cod. pen. e 125 e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo l'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di sostituzione di persona, l'erronea valutazione delle dichiarazioni della persona sostituita, l'assenza di registrazione della conversazione telefonica e il mancato invio del contratto, nonché la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità; (3) violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando che il richiamo ai precedenti penali sarebbe insufficiente a motivare il diniego.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'eccezione sollevata dal difensore in udienza era generica e non costituisce tempestiva denuncia della nullità per mancata concessione del termine a difesa, che invece va eccepita immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Il secondo motivo è stato considerato non consentito in sede di legittimità e/o generico: le doglianze attengono a una rivalutazione del materiale probatorio e non mostrano un travisamento inequivoco della prova o violazioni di legge tali da poter essere esaminate in cassazione; inoltre la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità è generica e non contrasta l'argomentazione del giudice circa il pregiudizio economico e i precedenti specifici. Il terzo motivo è infondato o non sindacabile in cassazione essendo la valutazione delle circostanze attenuanti un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato dal giudice del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen.
Norma che definisce il reato di sostituzione di persona, richiamata quale capo d'imputazione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi necessari secondo le valutazioni dei giudici di merito, non sindacabili in cassazione salvo travisamento palese della prova.
art. 131‑bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha richiamato che l'applicazione richiede valutazioni specifiche sul pregiudizio arrecato e può essere esclusa anche quando il giudice ritenga il danno non minimale o sussistano precedenti specifici.
art. 108 cod. proc. pen.
Previsione del termine a difesa; la Corte ha osservato che la mancata concessione del termine determina nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dal difensore presente, pena decadenza.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla regolarità dell'assistenza difensiva; la Corte ha ritenuto che la genericità dell'eccezione formulata non equivalga a tempestiva denuncia della nullità.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio di impugnazione e sul contenuto dei motivi; richiamata in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti della motivazione del ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti previsti dall'articolo.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sul termine per eccepire le nullità che devono essere rilevate immediatamente dall'interessato; la Corte ha confermato che l'obiezione relativa al diniego del termine a difesa doveva essere sollevata entro tale termine.
art. 62‑bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che il loro riconoscimento è discrizionabile dal giudice del merito e il sindacato in cassazione è limitato salvo carenza o contraddittorietà della motivazione.
art. 133 cod. pen.
Elenca i fattori che il giudice può considerare per le circostanze attenuanti; la Corte ha ricordato che il giudice può valutare gli elementi che ritiene prevalenti senza dover argomentare su ciascun elemento prospettato dalla difesa.
Massime di principio
- L'eccezione per mancata concessione del termine a difesa (art. 108 c.p.p.) deve essere sollevata immediatamente in udienza dal difensore presente; se non eccepita tempestivamente si perde il diritto di far valere la nullità.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione globale della prova: le doglianze devono mirare a specifici, chiari e decisivi travisamenti della prova o a violazioni di legge evidenti per essere ammesse.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede una motivazione puntuale sul limitato pregiudizio e sulla personalità del reo; l'esistenza di precedenti specifici o l'entità del danno possono escluderne l'applicazione.
- Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice del merito e in cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria, illogica o assente.
- La difesa che intenda far valere vizi processuali rilevanti deve formulare eccezioni chiare e specifiche in sede opportuna: eccezioni generiche possono essere considerate inidonee a preservare il diritto alla impugnazione.
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