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Sentenza

Sentenza del 16/07/2019 n. 4324 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Irpef - Avvocato - Anticipazioni fatte per conto del cliente - Omessa documentazione - Base imponibile - Formazione - Concorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo. In assenza di documentazione probatoria delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, le somme ricevute a titolo di rimborso concorrono alla formazione della base imponibile dell'attività professionale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'inclusione nella base imponibile delle somme ricevute come rimborso di anticipazioni sostenute per conto del cliente, richiamando la disciplina dell'art. 15 del d.P.R. 633/1972. Sosteneva, in sostanza, che tali importi non costituissero compensi o ricavi propri, ma mere somme anticipate e successivamente rimborsate. Tuttavia, non ha fornito idonea documentazione comprovante che le anticipazioni fossero state effettuate in nome e per conto del cliente e che ricorressero quindi i presupposti per l'esclusione dalla base imponibile.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15

    Le somme anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente possono essere escluse dalla base imponibile solo se tale natura è dimostrata documentalmente. In mancanza di prova, gli importi rimborsati sono considerati componenti imponibili dell'attività professionale.

Massime di principio

  • Il professionista che sostiene spese per conto del cliente deve conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare sia l'effettivo pagamento sia che la spesa sia stata sostenuta in nome e per conto del cliente.
  • La semplice indicazione in fattura della voce 'anticipazioni' o 'rimborso spese' non è sufficiente, da sola, a escludere tali somme dalla base imponibile.
  • Quando manca una prova documentale puntuale, l'Amministrazione finanziaria può presumere che le somme rimborsate costituiscano compensi o componenti imponibili dell'attività professionale.
  • La corretta qualificazione fiscale delle somme dipende dalla loro effettiva natura e dalla documentazione disponibile, non soltanto dalla descrizione utilizzata dal professionista o dal cliente.

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