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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36962/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Non ha pronunciato sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui le era stata applicata una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 23, comma 12, del codice della strada, perché avrebbe installato un cartello pubblicitario di dimensioni superiori a quelle consentite. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 23, comma 12, c.d.s. in combinato disposto con disposizioni del regolamento comunale AAPP di Roma Capitale, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare l'esimente prevista per i cartelli installati sui terrazzi. La Corte ha rilevato che il motivo era inammissibile perché criticava un passaggio della motivazione della sentenza di primo grado e non della sentenza impugnata, e comunque non si confrontava con la ratio decidendi del Tribunale, secondo cui l'esimente non opera quando il cartello è visibile dalla pubblica via. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 23, comma 12, c.d.s. e delle delibere A.C. n. 50/2014 e n. 11/2013, assumendo che il procedimento di riordino amministrativo aveva assentito l'impianto pubblicitario; anche tale censura è stata dichiarata inammissibile, perché rivolta contro la motivazione della decisione di primo grado e non contro quella del Tribunale, che non aveva affrontato la questione della procedura di riordino.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 12, cod. strada

    La norma è richiamata come base dell'illecito sanzionato per l'installazione di un cartello pubblicitario oltre le dimensioni consentite; la Corte non ne affronta il merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.

  • art. 20 regolamento AAPP di Roma Capitale

    È evocato dalla ricorrente quale fonte dell'esimente per i cartelli pubblicitari installati sui terrazzi; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile.

  • art. 4, comma 2, lett. b), regolamento AAPP di Roma Capitale

    Norma richiamata dalla ricorrente nel primo motivo a sostegno della pretesa esimente regolamentare.

  • art. 20, lett. f), regolamento AAPP di Roma Capitale

    Norma richiamata dalla ricorrente nel primo motivo a sostegno della disciplina dei cartelli pubblicitari su terrazzi.

  • art. 4, comma 1, lett. q), regolamento AAPP di Roma Capitale

    Norma richiamata dalla ricorrente nel primo motivo nel quadro della disciplina regolamentare degli impianti pubblicitari.

  • delibera A.C. n. 50/2014

    È invocata dalla ricorrente nel secondo motivo come parte della procedura di riordino amministrativo che avrebbe assentito l'impianto.

  • delibera A.C. n. 11/2013

    È invocata dalla ricorrente nel secondo motivo come parte della procedura di riordino amministrativo che avrebbe assentito l'impianto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specificamente rivolte contro la motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a criticare la decisione di primo grado o un passaggio non appartenente alla pronuncia gravata.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la sentenza fonda il rigetto su una certa ragione, la censura è inammissibile quando non investe proprio quella ragione con argomentazioni pertinenti.
  • È inammissibile la doglianza che presupponga una questione non affrontata nella sentenza impugnata, ove la censura miri in realtà a contestare una diversa decisione o una diversa motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e le parti intimate non svolgono difese, non si provvede sulle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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