Sentenza n. 16617/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate in favore dell’avvocato antistatario da tre sentenze del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, n. 5759/2024, n. 878/2025 e n. 3510/2025, passate in giudicato e notificate al Ministero, che avevano riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per annualità di servizio a tempo determinato e condannato l’Amministrazione ad attivarla e a pagare le spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario. L’avvocato ha lamentato il mancato pagamento delle spese liquidate a suo favore. Dopo la notificazione del ricorso, ha comunicato di aver ricevuto i pagamenti richiesti e ha insistito per la condanna del Ministero alle spese del presente giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa azionata in ottemperanza è stata integralmente soddisfatta dopo la proposizione del ricorso. Ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, applicando il criterio della soccombenza virtuale. Ha invece escluso la distrazione delle spese richiesta dal ricorrente: essendosi difeso in proprio, non erano logicamente e giuridicamente configurabili né la mancata riscossione di onorari né l’anticipazione di spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio reputa sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente, come anche da lui stesso espressamente riconosciuto, risulta aver trovato piena soddisfazione, come richiesto dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.
art. 93, primo periodo, c.p.c.
non sussistono i presupposti per disporne la richiesta distrazione, non essendo logicamente e giuridicamente ipotizzabili, in caso di difesa in proprio, la mancata riscossione di onorari e l’anticipazione di spese (cfr. art. 93, primo periodo, cod. proc. civ., applicabile ex art. 26, comma 1, cod. proc. amm.).
La distrazione delle spese non è configurabile quando il difensore si è difeso in proprio, poiché in tale situazione non possono ipotizzarsi la mancata riscossione di onorari o l’anticipazione di spese.
art. 26, comma 1, c.p.a.
non sussistono i presupposti per disporne la richiesta distrazione, non essendo logicamente e giuridicamente ipotizzabili, in caso di difesa in proprio, la mancata riscossione di onorari e l’anticipazione di spese (cfr. art. 93, primo periodo, cod. proc. civ., applicabile ex art. 26, comma 1, cod. proc. amm.).
La disposizione rende applicabile al processo amministrativo la regola processualcivilistica sulla distrazione delle spese; tale regola non consente la distrazione quando il difensore agisce e si difende in proprio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’Amministrazione soddisfa la pretesa dopo la proposizione del ricorso, le spese del giudizio possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La distrazione delle spese in favore del difensore non è configurabile se questi si è difeso in proprio, non essendo in tal caso ipotizzabili la mancata riscossione di onorari e l’anticipazione di spese.
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