Sentenza del 26/05/2017 n. 13315 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Campania che aveva ritenuto tempestivo il ricorso del contribuente e dichiarato decaduta l’Amministrazione dal potere di accertare i redditi relativi al 1999. Il motivo accolto riguardava la violazione dell’art. 140 c.p.c.: la C.T.R. aveva considerato invalida la notifica dell’avviso di accertamento perché la raccomandata informativa del deposito presso il Comune non era stata sottoscritta dal destinatario. L’Agenzia ha sostenuto che, ai fini del perfezionamento della notifica e del rispetto del termine decadenziale, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa, anche se il destinatario non la ritira o non la sottoscrive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte proposta anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché la legittimazione spettava esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Ha accolto il terzo motivo dell’Agenzia, ritenendo valida la notifica effettuata il 30 novembre 2006 e tempestivo l’accertamento, il cui termine decadenziale scadeva il 31 dicembre 2006 in virtù della proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6
Disposizioni poste a fondamento dell’avviso di accertamento dei redditi mediante determinazione sintetica o rettifica della posizione fiscale del contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1
Prevede il termine di decadenza entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve notificare l’avviso di accertamento. Nel caso concreto, il termine è stato rispettato perché rileva la data di spedizione dell’atto, non quella di ricezione da parte del contribuente.
Art. 140 c.p.c.
Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità temporanea o domicilio chiuso. La notifica si perfeziona con il compimento delle formalità previste, inclusa la spedizione della raccomandata informativa; non è necessaria la sottoscrizione o l’effettivo ritiro della raccomandata da parte del destinatario.
L. n. 289 del 2002, art. 10, comma 1
Prevede una proroga biennale dei termini per l’accertamento nei confronti dei contribuenti che non si siano avvalsi delle disposizioni agevolative di cui agli artt. 7 e 9. Nel caso concreto, il termine finale è stato individuato nel 31 dicembre 2006.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39
Riguarda la sospensione del processo tributario in presenza di una controversia penale pregiudiziale. Il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito dall’accoglimento del motivo sulla validità e tempestività della notifica.
Art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto per i motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge; la Corte ha ritenuto tale requisito soddisfatto per il motivo accolto.
Massime di principio
- Quando una notifica fiscale viene eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., l’eventuale mancato ritiro o la mancata sottoscrizione della raccomandata informativa non determinano automaticamente l’invalidità della notifica, se risultano compiute correttamente le formalità previste dalla legge.
- Per verificare il rispetto di un termine decadenziale a carico dell’Amministrazione, normalmente rileva la data di spedizione dell’atto da parte del notificante, secondo il principio della scissione degli effetti della notificazione, e non la data in cui il contribuente lo riceve o ne acquisisce effettiva conoscenza.
- La validità della notifica deve essere valutata sulla base della documentazione che dimostra il compimento delle formalità notificatorie, in particolare della relata e della prova della spedizione della raccomandata informativa.
- In materia tributaria è necessario verificare eventuali proroghe dei termini di accertamento previste da leggi speciali, nonché le condizioni soggettive che ne consentono l’applicazione, come il mancato ricorso a specifiche definizioni agevolate.
- La cassazione con rinvio non conclude definitivamente la controversia: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa applicando i principi stabiliti dalla Corte e decidere anche sulle spese.
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