Sentenza n. 4460/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che, accogliendo il ricorso per ottemperanza solo parzialmente eseguito dall’Amministrazione, aveva liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto dal TAR l’accertamento della parziale inesecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00, con nomina del commissario ad acta per l’esecuzione del capitale. Ha contestato esclusivamente la statuizione sulle spese del giudizio di ottemperanza, deducendo che la liquidazione di euro 500,00 fosse inferiore ai minimi dei parametri tariffari applicabili e chiedendo la riforma della sentenza nella parte relativa alla quantificazione, con liquidazione di euro 1.189,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello nei limiti della quantificazione delle spese. Ha affermato che la liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, il quale deve motivare specificamente solo quando si discosta dalla regola della soccombenza, ma non può riconoscere somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale. La liquidazione di euro 500,00 è stata ritenuta inferiore ai valori tariffari applicabili, anche considerando la riduzione prevista dal D.M. n. 147 del 2022. Tuttavia, la motivazione del TAR non è stata considerata apodittica: la controversia era seriale e di limitata complessità, elementi idonei a giustificare una riduzione del compenso parametrico quale indice di minore impegno difensivo. La sentenza è stata quindi parzialmente riformata, con rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate, considerato il parziale accoglimento della domanda e la richiesta dell’appellante superiore all’importo ritenuto congruo.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale era stata contestata la parziale esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante il riferimento a precedenti conformi della stessa Sezione; il Consiglio di Stato ha richiamato precedenti relativi alla liquidazione delle spese in controversie analoghe.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio della carta elettronica del docente, riconosciuto all’interessato dalla sentenza del giudice del lavoro.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Individua le modalità di attuazione del beneficio della carta elettronica del docente.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Richiamato quale disciplina attuativa delle modalità di riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente.
art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014
il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera
Il compenso deve essere proporzionato all’importanza dell’attività professionale; la serialità e la limitata complessità della controversia possono incidere sulla quantificazione in quanto indicatori del minore impegno difensivo.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022
La riduzione prevista dalla disposizione può essere applicata ai valori parametrali, ma non consente di scendere fino a una liquidazione meramente simbolica o comunque inferiore ai limiti ritenuti applicabili dal giudice.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice; una motivazione specifica è necessaria quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza, mentre la mera quantificazione dell’importo non richiede una motivazione analitica ulteriore se coerente con i parametri e con le caratteristiche della controversia.
- La discrezionalità nella liquidazione delle spese processuali non consente di attribuire somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale; la liquidazione deve rispettare un rapporto ragionevole tra attività difensiva svolta e compenso riconosciuto.
- La serialità del contenzioso e la limitata complessità della causa possono essere valorizzate per ridurre il compenso rispetto ai valori parametrali, in quanto indicano un minore impegno difensivo, purché la liquidazione finale non scenda al di sotto dei limiti minimi applicabili e non risulti simbolica.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione abbia dato esecuzione solo parziale al titolo giudiziale, il giudice può disporre l’esecuzione sostitutiva della parte ineseguita mediante nomina di un commissario ad acta, ferma la distinta regolazione delle spese processuali.
- Il parziale accoglimento dell’appello avente a oggetto soltanto la quantificazione delle spese può giustificare la compensazione integrale delle spese del grado di appello, soprattutto quando la somma riconosciuta sia inferiore a quella richiesta dall’appellante.
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