Cassazione Civile, Ordinanza n. 19759/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di due avvisi di accertamento relativi agli esercizi 2003 e 2004, emessi per il recupero di costi ritenuti indeducibili e di IVA ritenuta indetraibile in relazione a operazioni qualificate come soggettivamente inesistenti. La ricorrente sosteneva che la CTR avesse violato l'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, l'art. 2697 c.c. e gli artt. 19, comma 1, e 26, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, avendo affermato l'insufficienza probatoria dell'Ufficio e valorizzato una decisione di non doversi procedere emessa nel parallelo processo penale, nonostante l'autonomia tra giudizio penale e tributario. In particolare, la ricorrente deduceva che l'Ufficio potesse determinare il reddito anche sulla base di presunzioni e di elementi comunque raccolti, e che il giudice d'appello avesse erroneamente applicato il riparto dell'onere della prova in materia di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico, osservando che la CTR aveva correttamente applicato i principi consolidati in tema di operazioni soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la consapevolezza del cessionario/committente di partecipare a un'evasione fiscale, dimostrando elementi oggettivi che facciano ritenere nota o conoscibile, secondo ordinaria diligenza, l'inesistenza sostanziale del contraente; solo dopo tale dimostrazione si sposta sul contribuente l'onere di provare di aver adottato la massima diligenza esigibile. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR non aveva attribuito efficacia di giudicato alla pronuncia penale, ma l'aveva solo liberamente apprezzata come elemento fattuale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento del reddito anche sulla base di dati e notizie comunque raccolti e di presunzioni, ma nel caso concreto la CTR è stata ritenuta conforme ai principi sull'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 2697 c.c.
Regola il riparto dell'onere della prova; nella materia delle operazioni soggettivamente inesistenti spetta prima all'Amministrazione provare la consapevolezza del contribuente, poi al contribuente fornire la prova contraria della propria diligenza.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come norma sulla detrazione IVA, in relazione alla contestazione di IVA indetraibile per operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel quadro della disciplina IVA relativa alle operazioni contestate dall'Ufficio.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare, anche tramite presunzioni basate su elementi oggettivi specifici, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che il proprio contraente era sostanzialmente inesistente o coinvolto in evasione.
- Se l'Ufficio assolve tale onere probatorio, il contribuente può superare la pretesa solo dimostrando di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, in relazione alle circostanze concrete.
- Il giudice tributario può valutare liberamente gli esiti del parallelo processo penale come elemento di fatto, purché non li tratti come giudicato vincolante nel diverso giudizio tributario.
- La ripartizione dell'onere della prova in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non si esaurisce nella mera allegazione di elementi indiziari da parte dell'Ufficio, ma richiede la dimostrazione della consapevolezza o conoscibilità dell'operazione fraudolenta da parte del cessionario/committente.
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