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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17591/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato, agendo in proprio, aveva chiesto davanti al Tribunale il pagamento di due parcelle: una per attività giudiziale svolta in un precedente procedimento civile e una per attività stragiudiziale. Il convenuto aveva eccepito l'incompetenza per valore, la prescrizione presuntiva del credito professionale e, in subordine, l'infondatezza o l'eccessività della pretesa, sostenendo di avere già pagato quanto dovuto. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa all'attività stragiudiziale e, quanto alla domanda per l'attività giudiziale, aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c., ritenendo compatibili con essa le difese del debitore e osservando che il creditore non aveva deferito giuramento decisorio. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 c.c., sostenendo che la prescrizione presuntiva non fosse compatibile con la contestazione del credito: in particolare, il debitore aveva dichiarato di avere pagato soltanto Euro 1.800, somma inferiore a quella pretesa, così ammettendo implicitamente la mancata estinzione del debito per la differenza. Con il terzo motivo ha inoltre denunciato omesso esame di tale fatto decisivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ma ha accolto i motivi relativi alla prescrizione presuntiva. Ha affermato che la prescrizione presuntiva ha natura probatoria e non estintiva, e che l'eccezione deve essere rigettata quando il debitore compie difese incompatibili con l'asserita estinzione del rapporto, anche solo implicitamente. Ha quindi cassato l'ordinanza del Tribunale di Verona nella parte in cui aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva sulla domanda di compensi per l'attività giudiziale e ha rinviato la causa al Tribunale, in diversa composizione, per il merito di tale domanda e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La domanda relativa all'attività stragiudiziale non è stata devoluta in cassazione perché non investita dai motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    in proprio ex art. 83 cod. proc. civ.

    richiamato solo per la spendita in proprio della qualità di avvocato nel giudizio

  • artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 702-bis c.p.c.

    ricorso ex artt. 14 d.lgs.1 settembre 2011 n. 150 e 702-bis cod. proc. civ.

    indicano il rito utilizzato per la domanda di liquidazione del compenso professionale

  • art. 702-ter c.p.c.

    ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ.

    provvedimento conclusivo del procedimento sommario

  • art. 111 Cost.

    ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

    l'ordinanza, pur definita non impugnabile dal d.lgs. 150/2011, è stata ritenuta ricorribile per cassazione perché decisoria

  • art. 2956 n. 2 c.c.

    prescrizione presuntiva ex art. 2956 n.2 cod. civ.

    applicabile ai compensi dei professionisti per prestazioni giudiziali

  • art. 2959 c.c.

    l'eccezione di prescrizione presuntiva va rigettata se il debitore ammette, anche implicitamente, che l'obbligazione non si è estinta

  • art. 360 co. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    con il primo motivo ...; con il secondo motivo ...; con il terzo motivo ...

    norme poste a base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo

Massime di principio

  • La prescrizione presuntiva opera sul piano probatorio e non estingue il diritto: introduce una presunzione legale semplice di pagamento, superabile attraverso il giuramento decisorio o mediante difese incompatibili con l'asserita estinzione del debito.
  • L'eccezione di prescrizione presuntiva non è compatibile con contestazioni del debitore che presuppongono la permanenza, anche parziale, dell'obbligazione, come la contestazione dell'ammontare dovuto o l'ammissione di un pagamento inferiore rispetto al credito azionato.
  • Quando il debitore dichiara di avere pagato solo una somma inferiore a quella domandata, tale difesa implica il riconoscimento della mancata estinzione della differenza e rende inoperante l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2959 c.c.
  • Nel giudizio di legittimità, un'ordinanza resa nel procedimento ex d.lgs. 150/2011 può essere ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. se ha natura decisoria.
  • Se il motivo di ricorso investe solo una parte della decisione, le statuizioni non censurate restano ferme e non sono riesaminabili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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