Cassazione Penale, Sentenza n. 674/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati richiamati (artt. 319, 2° comma, 110 e 321 c.p.), con riguardo a presunte promesse e dazioni di denaro e altre utilita al fine di ottenere l'assegnazione e la gestione di immobili e servizi della casa di riposo 'Antonietta Aldisio'. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, che i trasferimenti erano semplici contratti di locazione e non concessioni/affidamenti gestionali, che molte delle utilita sarebbero riferibili ad altre persone (in particolare a Santina Bennici) e che mancava un rapporto sinallagmatico certo tra le richieste del pubblico ufficiale e le presunte dazioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse: la misura cautelare impugnata era stata nel frattempo annullata dal Tribunale del riesame (escludendosi le esigenze cautelari), per cui non sussiste un interesse attuale e concreto del ricorrente a ottenere un provvedimento piu favorevole. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'impugnazione di misure cautelari revocate e non custodiali e' inammissibile, salvo che il ricorrente chieda e manifesti l'intento di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (caso tipico di misure custodiali). Conseguentemente il ricorrente e' condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 319 cod. pen., 2° comma
Richiamato dal Tribunale in relazione alle promesse e dazioni rivolte a pubblici ufficiali per ottenere un atto contrario ai doveri d'ufficio; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della qualificazione del reato in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto d'interesse
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato contestato; il Tribunale aveva ritenuto la responsabilita' in concorso del ricorrente con altri
art. 321 cod. pen.
Richiamato nel capo di imputazione; la sentenza di cassazione non entra nel merito della applicazione della norma, limitandosi a dichiarare l'inammissibilita' per difetto d'interesse
Giurisprudenza consolidata sul difetto di interesse ad impugnare
Cass. Sez.5, n. 2747 del 24/01/2022; Cass. Sez.6, n. 48583 del 15/10/2019
Principio secondo cui il ricorso e' ammissibile solo se sussiste un interesse immediato, concreto e attuale a conseguire un risultato piu' favorevole; se la misura cautelare impugnata e' stata revocata nelle more e non e' custodiale, manca l'interesse e il ricorso e' inammissibile salvo che il ricorrente dichiari di voler ottenere la riparazione per ingiusta detenzione
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata o annullata nelle more, il ricorso per cassazione puo' essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse salvo che il ricorrente abbia un interesse concreto e attuale (es. richiesta di riparazione per ingiusta detenzione in caso di misure custodiali).
- La persistenza della gravita' indiziaria, pur rilevante sul piano sostanziale, non basta a mantenere l'interesse all'impugnazione se la misura cautelare e' stata eliminata e non e' custodiale.
- Per avere successo nel contestare la gravita' indiziaria e la qualificazione delle condotte occorre proporre elementi nuovi o far valere profili che incidano direttamente sull'esistenza di un pregiudizio attuale derivante dal provvedimento impugnato.
- Nelle contestazioni relative alla natura giuridica di rapporti (es. locazione con vincolo versus concessione di gestione), e' importante distinguere gli effetti civilistici dall'eventuale rilevanza penale: non ogni contratto tra ente pubblico e societa' privata configura automaticamente l'affidamento di servizi suscettibile di costituire oggetto di delitto corruttivo, ma la valutazione spetta al giudice in base agli elementi istruttori.
- Quando si deduce l'estraneita' di uno dei coimputati a rapporti con il pubblico ufficiale, e' necessario documentare la reale assenza di rapporti diretti e ogni elemento che abbatta il nesso sinallagmatico tra la richiesta del pubblico ufficiale e la presunta dazione.
- In presenza di misure non custodiali (obblighi di presentazione, interdittive, ecc.) la possibilita' di impugnare dopo la loro revoca e' piu' limitata rispetto alle misure custodiali; chi intende ottenere una tutela anche dopo la revoca deve manifestare esplicitamente l'interesse risarcitorio quando previsto.
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