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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22035/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione mirata a ottenere il riconoscimento del vincolo di continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p. tra reati già giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma n. 24654/2011 e quelli oggetto del presente procedimento. Si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione: la Corte d'appello avrebbe escluso il vincolo valorizzando un 'iato temporale troppo marcato', basandosi unicamente sulla data della dichiarazione di fallimento, invece che valutare l'intero arco delle condotte (dalla costituzione della società nel 2006/2007 fino al fallimento) e gli indicatori di continuità (omogeneità dei fatti e del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e programmazione delle condotte). È stato presentato anche un motivo successivo che ribadiva le stesse censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul punto relativo all'esclusione della continuazione. Ha annullato la sentenza di appello limitatamente a quella statuizione e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio sull'esistenza del vincolo di continuazione. Le altre statuizioni di merito (comprese le condanne, compresa la qualificazione di bancarotta documentale semplice ai sensi dell'art. 217 legge fall.) sono state confermate. La Corte ha motivato l'annullamento rilevando che la Corte di merito ha errato nel dare valore decisivo alla sola data della dichiarazione di fallimento e non ha adeguatamente valutato i molteplici indicatori necessari per il riconoscimento della continuazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulle modalità di accertamento.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, codice penale

    art. 81, comma 2, cod. pen.

    Norma sulla continuazione: la Corte richiama che il riconoscimento del vincolo richiede valutazione multidimensionale di indicatori (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione) e non può basarsi su un singolo elemento temporale.

  • art. 217 legge fallimentare

    Disposizione che disciplina la bancarotta documentale semplice; la Corte d'appello ha riqualificato il capo A) sotto questa fattispecie e tale qualificazione non è stata annullata dalla Cassazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale che delimita l'ammissibilità dei motivi in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo)

    Sez. U. n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Principio consolidato secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede un'analisi approfondita dei concreti indicatori; la presenza di un solo indice non è sufficiente se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. è necessario valutare congiuntamente più indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione delle azioni.
  • Un intervallo temporale tra le condotte non esclude automaticamente la continuazione: va valutato il contesto complessivo (es. condotte poste in essere dall'istituzione della società fino al fallimento) e la presenza di elementi che rivelino una linea di azione programmata.
  • La Corte d'appello deve motivare specificamente la ritenuta insussistenza della continuazione; motivazioni generiche o l'uso isolato di un solo criterio (es. la sola data di fallimento) sono vulnerabili al censura in cassazione.
  • Quando nella sentenza di merito vi sia un vizio motivazionale limitato al riconoscimento della continuazione, la Cassazione può annullare solo su quel punto e rinviare per nuovo giudizio, lasciando inalterate le altre statuizioni di merito.
  • In casi di reati fallimentari distribuiti nel tempo, l'accertamento della continuazione incide su determinazione delle pene e delle misure accessorie: pertanto va condotto con rigore analitico e comparativo delle condotte.

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