Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/02/2020 n. 3394 - Corte di Cassazione

Ricorso per Cassazione - Tecnica copia incolla - Ricorso sandwich - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha proposto ricorso per la cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'aliquota IRAP del 4,25% dovuta dalla banca per gli anni 2003-2004, chiedendo alternativamente l'applicazione dell'aliquota del 5,25% introdotta dalle leggi regionali del Veneto o, in subordine, dell'aliquota del 4,75% prevista per banche e società finanziarie. In primo luogo la banca aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per la tecnica del cosiddetto "ricorso farcito/sandwich" (copia-incolla degli atti di merito senza adeguata sintesi), e successivamente ha contestato la tardività della notifica del ricorso per cassazione. La Corte ha valutato sia l'adeguatezza della sintesi nel ricorso sia la tempestività della notifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla tecnica del "ricorso farcito", perché, sebbene il ricorso contenesse ampia riproduzione di atti, era possibile espungere tali parti e rimaneva uno sforzo sufficiente di sintesi e selezione dei fatti salienti; tuttavia ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della notifica, atteso che l'Avvocatura dello Stato non ha riattivato tempestivamente il processo notificatorio dopo l'esito negativo del primo tentativo, violando il principio (richiamato dalle Sezioni Unite) che richiede immediatezza e tempestività nella riattivazione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'Agenzia delle Entrate condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.700,00 a titolo di compenso, oltre euro 200,00 per esborsi, il rimborso forfetario delle spese generali del 15% e gli accessori di legge. Inoltre è stata esclusa l'applicazione dell'art.13 comma 1-quater del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 446/1997, art. 16, comma 1

    Norma primaria che individua l'aliquota base IRAP (richiamata nella contestazione sull'aliquota effettiva dovuta). Utilizzata per determinare la corretta aliquota applicabile alla banca (4,25%).

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a)

    sospensione di ogni norma emanata dalle Regioni, in materia di aliquote IRAP, in data successiva al 29 settembre 2002

    La Corte ha ritenuto che tale disposizione abbia sospeso l'aumento regionale dell'aliquota IRAP (da 4,25% a 5,25%) per gli anni 2003 e 2004, impedendo l'applicazione dell'aumento regionale contestato.

  • Legge n. 350/2003, art. 2, comma 21

    Conferma della sospensione degli aumenti di aliquota; la sua legittimità costituzionale era stata riconosciuta, per cui rafforza la deduzione che le maggiorazioni regionali non erano applicabili.

  • d.lgs. n. 446/1997, art. 45, comma 2

    Prevede aliquota specifica (4,75%) per banche e società finanziarie; la CTR ha ritenuto non applicabile tale aliquota in ragione della sospensione normativa e della natura delle leggi regionali.

  • codice di procedura civile, art. 366, primo comma, n. 3

    Stabilisce l'obbligo che il ricorso in cassazione contenga un'esposizione sommaria dei fatti di causa. La Corte ha valutato se il ricorso 'farcito' rispettasse il principio di sinteticità; ha ritenuto che, se le parti riprodotte sono isolabili e resta una sintesi sufficiente, l'eccezione è infondata.

  • Cass. sez. un. 15/07/2016, n. 14594 (principio sulla riattivazione del processo notificatorio)

    In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

    Principio applicato dalla Corte per dichiarare tardiva la notifica: l'Avvocatura non ha rispettato i requisiti di immediatezza e tempestività nella riattivazione del processo notificatorio dopo l'esito negativo del primo tentativo.

  • cod. proc. civ., art. 327 e art. 325

    Richiamati per determinare i termini per proporre il ricorso per cassazione (termine 'lungo' di un anno e quarantasei giorni) e per il calcolo del limite temporale utile alla riattivazione della notifica.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma che disciplina l'esenzione o riduzione in caso di soccombenza della pubblica amministrazione; la Corte ha ritenuto non applicabile tale disposizione nella specie.

Massime di principio

  • La tecnica del "ricorso farcito" (copia-incolla massiccio di atti) può determinare l'inammissibilità se impedisce la chiarezza e la sinteticità richieste dall'art. 366 c.p.c.; tuttavia la presenza di una selezione e di uno sforzo di sintesi dei fatti rilevanti, e la possibilità di espungere agevolmente le parti documentali, può rendere il ricorso ammissibile.
  • Anche qualora la Corte ritenga superabile l'obiezione formale relativa alla strutturazione del ricorso, la tempestività e la correttezza delle formalità di notifica sono requisiti autonomi e rigorosamente valutati: la mancata immediata riattivazione del processo notificatorio dopo un tentativo infruttuoso comporta, di regola, l'inammissibilità del ricorso.
  • In presenza di notifica non andata a buon fine per cause non imputabili al notificante, è necessario riattivare il processo notificatorio immediatamente e svolgere gli atti necessari entro il termine fissato dalla giurisprudenza di legittimità (metà del termine indicato dall'art. 325 c.p.c.), salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
  • La Corte di Cassazione non svolge l'onere di ricostruire o selezionare i fatti per la parte: il ricorso deve restare autosufficiente nella esposizione delle ragioni e dei fatti salienti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali (es. tardività), il merito della controversia sostanziale non viene esaminato; le spese processuali possono essere addebitate alla parte ricorrente anche se si tratta di pubblica amministrazione, salvo norme speciali di esenzione applicabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.