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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24191/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per l'omessa valutazione della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Dal testo risulta che tale richiesta era stata formulata per la prima volta con conclusioni scritte depositate in appello il 21.11.2025, quindi oltre i termini per i motivi nuovi. La censura è stata ritenuta non proponibile in sede di legittimità perché non previamente dedotta come motivo di appello, e comunque il ricorrente è stato considerato in parte privo di interesse, poiché per il furto pluriaggravato, in ragione della pena edittale, non sarebbe comunque configurabile il proscioglimento ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata fondata sulla novità della doglianza, non dedotta in appello nei termini prescritti, e sulla parziale carenza di interesse a dolersi dell'omessa motivazione sul punto, perché per il furto pluriaggravato non sarebbe applicabile la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta deducibile per la prima volta in cassazione nel caso concreto; inoltre, per il furto pluriaggravato il testo afferma che, data la pena edittale, non è possibile il proscioglimento ex art. 131-bis c.p.

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    La censura proposta in cassazione è inammissibile se non è stata previamente dedotta come motivo di appello, essendo richiesta a pena di inammissibilità la previa devoluzione della questione al giudice di merito.

  • art. 585 co. 1, 4 e 5 c.p.p.

    I motivi nuovi devono essere proposti nei termini previsti; la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. formulata per la prima volta con conclusioni scritte oltre tali termini è tardiva.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere tempestivamente devoluta nel giudizio di merito; se proposta per la prima volta in cassazione, è inammissibile quando il motivo non sia stato già dedotto in appello.
  • La deduzione in sede di legittimità di una questione non trattata nei motivi di appello viola il principio di devoluzione e determina l'inammissibilità del motivo ex art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Quando la fattispecie contestata, per la sua struttura e per il trattamento edittale, non consente il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p., il ricorrente può risultare anche carente di interesse a dolersi dell'omessa motivazione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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