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Sentenza

Sentenza n. 644/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento A) quanto al ricorso n. 1491 del 2021: - del provvedimento adottato dalla Giunta della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Rifiuti, con decreto dirigenziale -OMISSIS- in data 17.08.2021, avente ad oggetto la revoca dell'Autorizzazione unica A.D. n. -OMISSIS- della Provincia di Firenze e dei successivi atti di modifica, rilasciati in favore della società ricorrente per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti ubicato nel Comune di Figline e Incisa Valdarno; - di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o conseguente, fra cui, per quanto occorrer possa, la nota di avvio della procedura di verifica antimafia prot. -OMISSIS- del 28.07.2021; B) quanto al ricorso n. 1492 del 2021: - del provvedimento adottato dalla Giunta della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Rifiuti, con decreto dirigenziale-OMISSIS-in data 17.08.2021, avente ad oggetto la revoca dell'Autorizzazione unica A.D. n. -OMISSIS- della Provincia di Firenze e dei successivi atti di modifica, rilasciati in favore della società ricorrente, per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti ubicato nel Comune di Firenze; - di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o conseguente, fra cui, per quanto occorrer possa, la nota di avvio della procedura di verifica antimafia prot. -OMISSIS- del 29.07.2021.

Giustizia amministrativa202101491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti regionali del 17 agosto 2021 di revoca delle autorizzazioni uniche ex art. 208 d.lgs. 152/2006 per l'esercizio di due impianti di gestione rifiuti, nonché gli atti presupposti e conseguenti, inclusi gli avvii delle procedure di verifica antimafia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Due società hanno impugnato, con distinti ricorsi, i decreti regionali che revocavano le rispettive autorizzazioni uniche per la gestione di impianti di rifiuti, deducendo l'illegittimità degli atti e dei relativi atti presupposti, collegati a informative interdittive antimafia del 2021. Nel corso del giudizio, le società hanno chiesto sostanzialmente la declaratoria di improcedibilità, evidenziando che le interdittive del 2021 erano state oggetto di giudizi separati definiti con declaratorie di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'interesse si era concentrato su successive informative antimafia del 2024. Queste ultime erano state poi annullate, con una sentenza confermata in appello e un'altra ancora appellata. La Regione ha inoltre rappresentato che, nelle more, una diversa società era subentrata nella gestione degli impianti, ottenendo nuove e autonome autorizzazioni regionali nel 2025.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per la loro sostanziale omogeneità e li ha dichiarati entrambi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata fondata sulle circostanze rappresentate dalle parti: i ricorsi derivavano integralmente dalle interdittive antimafia del 2021, ormai definite nei giudizi presupposti, e nel frattempo la gestione degli impianti era stata trasferita a una diversa società, titolare di autonome autorizzazioni rilasciate nel 2025. È stata ritenuta quindi venuta meno l'utilità concreta e attuale della decisione sulle revoche impugnate. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della complessiva peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    autorizzazione unica per l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti

    La norma è richiamata quale base normativa delle autorizzazioni uniche regionali oggetto di revoca; la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione specifica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi delle parti ricorrenti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell'utilità concreta e attuale della decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando tale perdita derivi dalla definizione dei provvedimenti presupposti e dal successivo mutamento della situazione gestionale e autorizzatoria dell'impianto.
  • Ricorsi distinti possono essere riuniti quando presentano sostanziale omogeneità quanto a parti, atti impugnati e questioni trattate.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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