Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6071/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva annullato la promozione dell’alunna alla classe successiva disponendo la ripetizione della quinta classe

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (genitore ricorrente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la promozione, deliberata all’unanimità dal Consiglio di classe, di un’alunna di quinta classe della scuola primaria affetta da disabilità. Il padre aveva impugnato davanti al TAR la promozione, sostenendo che la ripetizione della classe fosse conforme alle indicazioni terapeutiche emerse durante l’anno scolastico, fosse stata prevista da un accordo tra i genitori e la scuola e garantisse una maggiore tutela dell’alunna. Il TAR aveva accolto i motivi aggiunti e annullato la delibera di promozione. La madre e la scuola avevano proposto separati appelli, deducendo l’illegittimità della decisione di primo grado e sostenendo la correttezza dello scrutinio favorevole. In sede cautelare il Consiglio di Stato aveva rilevato che la delibera era stata adottata all’unanimità sulla base di un’istruttoria completa e di una motivazione congrua, riferita all’evoluzione del percorso formativo ed educativo, e aveva sospeso gli effetti della sentenza appellata. L’alunna era stata quindi inserita nella classe successiva e, dopo avere concluso positivamente l’anno scolastico 2025/2026 presso la nuova scuola, era stata promossa alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado. Il padre aveva chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio; la scuola aveva invece sostenuto la permanenza di un proprio interesse alla riforma della sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli, in quanto proposti contro la medesima sentenza, e ha riformato la decisione del TAR. Ha ritenuto che il positivo inserimento dell’alunna nel nuovo contesto scolastico e la successiva promozione alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado confermassero l’esattezza dello scrutinio favorevole e determinassero la sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale carenza d’interesse è stata ritenuta idonea a riverberarsi anche sul giudizio di primo grado, che è stato dichiarato improcedibile. Il Collegio ha richiamato le valutazioni già espresse in sede cautelare circa la completezza dell’istruttoria, la congruità della motivazione della delibera scolastica e la prevalenza dell’interesse dell’alunna alla continuità e alla positiva prosecuzione del percorso educativo nella classe successiva. Le spese del doppio grado di giudizio sono state integralmente compensate per la complessità e la non univocità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del minore, dei genitori e delle istituzioni scolastiche in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo avente a oggetto la valutazione scolastica di un minore, il percorso educativo successivamente seguito si conclude positivamente con l’inserimento nella classe successiva e con la promozione ulteriore, tale sopravvenienza può determinare la carenza di interesse alla decisione e rendere improcedibile il giudizio, anche di primo grado.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere rilevata quando l’utilità concreta derivante dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione non è più conseguibile, in ragione del consolidamento di una situazione scolastica successiva e favorevole all’alunno.
  • La deliberazione di promozione di un alunno con disabilità risulta adeguatamente istruita e motivata quando il Consiglio di classe abbia considerato gli elementi rilevanti del percorso formativo ed educativo e abbia esplicitato le ragioni della valutazione conclusiva, anche in relazione all’evoluzione dell’originaria programmazione scolastica.
  • Nella valutazione dell’interesse dell’alunno con disabilità assume rilievo la continuità del percorso educativo e il positivo inserimento nel nuovo contesto scolastico, quali elementi coerenti con le finalità di inclusione e progressione formativa.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.