Cassazione Penale, Sentenza n. 12440/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore di fiducia di Salvatore Esposto, deduceva violazione di legge in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte di Appello. Si lamentava che non risultava chiaro se la pronuncia della Corte fosse una mera dichiarazione di revoca, una revoca facoltativa o una revoca ai sensi del secondo comma dell'art. 168 c.p., e che, in mancanza di appello del Pubblico Ministero, la pronuncia avrebbe potuto configurare una reformatio in peius illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente disposto la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p. in conseguenza della nuova condanna con pena detentiva, rilevando lo stato di "pregiudicato specifico" dell'imputato dal casellario. I giudici di merito hanno emanato una pronunzia meramente dichiarativa di revoca ex art. 168, comma 1, e ciò è legittimo anche se la pena complessiva non superava il limite biennale. La Cassazione ha confermato che la revoca può essere pronunciata d'ufficio dal giudice della cognizione e che la mancata impugnazione da parte del P.M. non rende illegittima la dichiarazione di revoca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648 c.p. (comma secondo)
presente nella sentenza di merito come norma di riammissione del fatto
la norma è stata richiamata quale fattispecie di reato per la quale l'imputato era stato condannato in primo grado e poi in appello
art. 168 c.p.
art. 168 comma 1 c.p. richiamato espressamente
interpretato nel senso che, quando interviene una nuova condanna con pena detentiva e sussistono i presupposti (es. "pregiudicato specifico"), si verifica la revoca della sospensione condizionale della pena; tale revoca può essere pronunciata d'ufficio dal giudice della cognizione anche in assenza di impugnazione del P.M.
Principio del divieto di reformatio in peius
menzionato nella censura del ricorrente (non come norma testuale)
la Corte stabilisce che non si configura reformatio in peius quando la pronuncia è una mera dichiarazione di revoca della sospensione condizionale adottata ex art. 168 c.p., e non un aggravamento della posizione in violazione delle garanzie processuali legate all'assenza di impugnazione del P.M.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p. può essere dichiarata dal giudice della cognizione d'ufficio quando interviene una nuova condanna che evidenzia la sussistenza di un "pregiudicato specifico".
- La mera circostanza che la somma delle pene non superi il limite biennale non impedisce la revoca della sospensione condizionale se il giudice della nuova condanna non concede nuovamente il beneficio.
- La dichiarazione di revoca ex art. 168 c.p. non costituisce necessariamente una reformatio in peius illegittima in assenza di appello del P.M., se si tratta di una pronuncia meramente dichiarativa e non di un peggioramento della situazione giuridica determinato da una valutazione dogliante fatta motu proprio.
- Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di riconoscere e dichiarare la revoca di diritto quando ricorrono i presupposti di legge; la difesa, se contesta la natura della pronuncia, dovrebbe chiedere chiarimenti motivazionali ai giudici di merito o proporre i mezzi di impugnazione appropriati.
- In situazioni analoghe è importante distinguere tra pronuncia dichiarativa di revoca (ex art. 168, comma 1) e pronunce che implicano una nuova valutazione favorevole o sfavorevole del beneficio, per evitare contestazioni fondate sul divieto di reformatio in peius.
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