Cassazione Penale, Sentenza n. 30388/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che non aveva convalidato il fermo di polizia giudiziaria operato l'8/04/2024 nei confronti di Kadrea Ehab per fatti connessi al trasporto illecito di 38 cittadini extracomunitari; il Procuratore deduceva che il GIP aveva errato nella valutazione dei limiti del controllo sulla legittimità del fermo, operando un esame che ha tenuto conto anche di elementi sopravvenuti invece valutabili solo in fase successiva.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla mancata convalida del fermo di Kadrea Ehab, ritenendo che il fermo fosse legittimamente eseguito in quanto dagli elementi (in particolare il riconoscimento da parte di tre migranti e l'attribuzione del ruolo di conduttore/navigatore) emergono la configurabilità astratta del reato e l'attribuibilità alla persona fermata; inoltre ha precisato i limiti del controllo del GIP sulla legittimità del fermo.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
art.606, comma 1, lett. b) e c., cod. proc. pen.
Norma invocata per definire i motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta che il ricorso del P.M. era fondato nel censurare l'erronea interpretazione giuridica del GIP sui limiti del controllo della convalida del fermo.
art. 386, comma terzo e art. 390, comma primo, cod. proc. pen.
art.386, comma terzo; art.390, comma primo, cod. proc. pen.
Richiamate come limiti procedurali che il GIP deve verificare; la Corte afferma che il giudice deve controllare l'osservanza dei termini processuali e la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito fermo.
artt. 380 e 381, cod. proc. pen.
artt.380 e 381 cod. proc. pen.
Rilevanti ai fini della tipologia di reati che giustificano il fermo; il giudice deve valutare l'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati in tali norme nella verifica di legittimità del fermo.
art. 110 cod. pen. e art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. 286/1998
art.110 cod. pen.; art.12, commi 3, 3-bis, 3-ter, d.lgs. 286/98
Norme sostanziali relative al reato contestato (concorso in reato e disposizioni sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina); la Corte ha ritenuto che, alla luce delle dichiarazioni dei migranti che hanno indicato Kadrea come componente dell'equipaggio e conduttore dell'imbarcazione, sussista la configurabilità astratta del reato e l'attribuibilità.
Giurisprudenza (principi richiamati dalla sentenza)
Richiamo a precedenti (ex: Sez. 3, n. 8422/2018 "Glory"; Sez. 6, n. 8341/2015 "Ahmad"; Sez. 5, n. 21183/2016 "Vattimo").
La Corte riafferma il principio che il controllo del GIP sulla convalida non deve trasformarsi in un accertamento di merito ma deve verificare la configurabilità astratta del reato e l'attribuibilità della condotta; inoltre quando l'impugnazione del P.M. riguarda la fase perentoria, l'annullamento può essere disposto senza rinvio se il riesame sarebbe privo di effetti pratici.
Massime di principio
- Il controllo del GIP sulla legittimità del fermo è limitato alla verificazione della configurabilità astratta del reato e dell'attribuibilità alla persona fermata; non può sostituirsi all'accertamento di responsabilità proprio del giudizio di merito.
- La valutazione della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria deve essere ancorata agli elementi che giustificavano il fermo, con un controllo di ragionevolezza sui gravi indizi, e non può fondarsi su valutazioni tipiche della fase cautelare o di merito.
- Il giudice della convalida deve privilegiare gli elementi conoscibili e disponibili al momento dell'adozione del fermo (valutazione 'ex ante'); elementi sopravvenuti non possono retroagire a giustificare l'operato degli agenti al tempo dell'intervento.
- Le dichiarazioni di vittime/testimoni che identificano l'indagato come componente dell'equipaggio e come chi ha condotto il natante possono essere, se credibili, elementi sufficienti per la convalida del fermo.
- Quando il ricorso del Pubblico Ministero riguarda la revisione di una fase perentoria e la decisione è finalizzata solo ad accertare la correttezza formale dell'operato della polizia, la Corte può annullare senza rinvio se un rinvio sarebbe privo di effetti pratici.
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