Cassazione Civile, Ordinanza n. 30452/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI emesso per gli anni 2010 e 2011 su un immobile adibito ad attività didattica gestita dalla Congregazione. La CTR aveva accolto la tesi del contribuente, ritenendo che l'attività avesse natura non commerciale perché svolta con finalità di servizio pubblico, con rette inferiori al costo medio per studente e tali da coprire appena i costi, senza utile. Il Comune ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, sostenendo che l'esenzione ICI richiede non solo il requisito soggettivo dell'ente non commerciale, ma anche il requisito oggettivo della concreta destinazione dell'immobile ad attività non economica/non commerciale; inoltre, la CTR avrebbe errato nel ritenere sufficiente l'assenza di utile e il livello contenuto delle rette, quando invece occorre la gratuità o, al più, un corrispettivo simbolico.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso del Comune. Richiama l'orientamento consolidato secondo cui l'esenzione ICI per gli enti non commerciali opera solo se ricorrono congiuntamente il requisito soggettivo dell'ente e quello oggettivo della destinazione dell'immobile ad attività non economica, svolta gratuitamente o con corrispettivo simbolico. Nel caso concreto, la motivazione della CTR è censurata perché ha valorizzato rette inferiori al costo medio e l'assenza di utile, elementi ritenuti insufficienti a dimostrare la natura non commerciale dell'attività. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
L'esenzione ICI per gli enti non commerciali richiede il concorso sia del requisito soggettivo dell'ente non commerciale sia del requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile ad attività non economica; l'attività deve essere svolta gratuitamente o dietro corrispettivo simbolico.
art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 917/1986
È richiamato quale norma di riferimento per i soggetti cui si applica l'esenzione, in quanto enti aventi natura non commerciale.
normativa unionale sugli aiuti di Stato
L'esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se riguarda immobili destinati a attività non economica, secondo i criteri elaborati dalla Commissione UE.
Massime di principio
- In materia di esenzione ICI per gli enti non commerciali, il contribuente deve provare cumulativamente il requisito soggettivo dell'ente e quello oggettivo della destinazione dell'immobile ad attività non economica.
- L'attività non economica, ai fini dell'esenzione, si configura solo se svolta a titolo gratuito oppure dietro pagamento di un corrispettivo meramente simbolico; un corrispettivo, anche modesto, è indice di attività commerciale.
- La mera circostanza che le rette o i proventi siano inferiori ai costi medi o che non producano utile non basta, di per sé, a escludere la natura commerciale dell'attività, essendo sufficiente anche l'idoneità tendenziale dei ricavi al pareggio di bilancio.
- Nel giudizio sull'esenzione ICI occorre verificare in concreto le modalità di svolgimento dell'attività, non limitandosi alla qualificazione astratta dell'ente o alla finalità sociale perseguita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30427/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30428/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30429/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30430/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30431/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30432/2021 del 28/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →