Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19084/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, promossa originariamente da un creditore e poi proseguita dalla cessionaria del credito, le debitrice esecutate hanno proposto opposizione dopo l’aggiudicazione dell’immobile pignorato e l’emissione dell’ordine di liberazione. L’opposizione mirava a far valere la nullità dell’aggiudicazione e del trasferimento del bene, deducendo la mancata notificazione alle esecutate dell’ordinanza di vendita. Il tribunale ha qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l’ha dichiarata inammissibile per tardività. In cassazione le ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., nonché degli artt. 156 e 159 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la loro contestazione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto diretta a far valere la radicale nullità della vendita derivante dalla omessa notifica dell’ordinanza di vendita.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso: la doglianza attiene a un’irregolarità della procedura esecutiva e non alla contestazione del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata; pertanto l’opposizione era correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., soggetta al termine perentorio di venti giorni. Conseguentemente, essendo stata proposta tardivamente, era correttamente stata dichiarata inammissibile dal tribunale. La Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando le ricorrenti alle spese e applicando altresì la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso dello strumento processuale, oltre a dare atto del presupposto per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    termine perentorio di venti giorni

    L’opposizione che contesta irregolarità della procedura esecutiva va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ed è soggetta al termine decadenziale previsto dalla norma.

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione presuppone la contestazione del diritto della parte creditrice a procedere ad esecuzione forzata; non è il rimedio corretto quando si lamentano vizi della procedura esecutiva.

  • art. 156 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma la sentenza non sviluppa un’autonoma interpretazione della norma.

  • art. 159 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma la sentenza non sviluppa un’autonoma interpretazione della norma.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma evocata per la dedotta violazione di legge nel ricorso.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Norma evocata per la dedotta nullità processuale nel ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Norma evocata per l’omesso esame di un fatto decisivo, ma il ricorso è ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto integrato un abuso dello strumento processuale per la proposizione di un ricorso manifestamente infondato e ha condannato la parte ricorrente al relativo importo equitativamente determinato.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato per affermare la rilevanza della responsabilità del difensore per l’attività professionale svolta nell’interesse della parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo, la censura che investe vizi o irregolarità della sequenza procedurale va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., mentre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è riservata alla contestazione del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
  • La deduzione della nullità dell’aggiudicazione o del trasferimento del bene per mancata notifica dell’ordinanza di vendita non muta, di per sé, la natura dell’opposizione quando il vizio lamentato riguarda la regolarità degli atti della procedura e non l’an debeatur esecutivo.
  • L’opposizione agli atti esecutivi è soggetta a decadenza e la sua proposizione oltre il termine perentorio comporta l’inammissibilità del rimedio.
  • La proposizione di un ricorso di legittimità manifestamente infondato può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alle spese di lite e agli ulteriori oneri connessi al rigetto dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.