Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1782/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato della sentenza n. 2219/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 20/03/2025, nella causa in materia di lavoro iscritta al numero R.G. 14144/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione resistente in data 22/03/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;

Giustizia amministrativa202506584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000 mediante emissione di buono elettronico per quattro annualità della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2219/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e non eseguita. La sentenza aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto a ottenere euro 2.000 mediante emissione di buono elettronico relativo alla carta del docente per quattro annualità, oltre alle spese processuali. È stata dedotta l'inerzia del Ministero e chiesta l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'Amministrazione e il ricorso era stato tempestivamente depositato. Il Ministero, pur costituito, non ha fornito prova dell'adempimento né elementi ostativi, limitandosi a una costituzione formale. È stato ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, cui è assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della scadenza del termine ministeriale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, calcolata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, aggiuntiva rispetto agli interessi eventualmente dovuti in base alla legge o alla sentenza. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all'Amministrazione, termina con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e non può eccedere il 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.200, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie a rendere effettiva l'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. La penalità deve essere determinata secondo il criterio della non manifesta iniquità.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giustifica la funzione compulsiva e di garanzia della penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale cui appartiene il soggetto nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile l'azione quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione e il ricorso è stato depositato nel rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge; l'amministrazione deve dimostrare l'eventuale adempimento o l'esistenza di impedimenti ostativi.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all'amministrazione nell'adozione degli atti necessari.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. ha funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela, non meramente risarcitoria; può essere calcolata mediante applicazione degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente dovuti per altra fonte.
  • Nel determinare la penalità di mora, il giudice può stabilire come dies a quo il decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere, come dies ad quem il momento dell'adempimento spontaneo, anche successivo all'insediamento del commissario ad acta, e come limite massimo una percentuale dell'importo dovuto, purché la misura non sia manifestamente iniqua.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo esercizio del potere sostitutivo sussiste una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione titolare e commissario nominato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.