Ordinanza n. 924/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento con cui la ricorrente è stata dichiarata non idonea all'esame orale di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2025, svolto presso la Corte d'appello di -OMISSIS-, reso e comunicato in data 8 giugno 2026 dalla XVIII Sottocommissione esaminatrice; - ove occorra, del verbale n. -OMISSIS- della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia, nella parte in cui individua e disciplina i criteri generali di svolgimento e valutazione della prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2025; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso ed in ogni caso lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; e per l'adozione delle misure cautelari volte a consentire alla ricorrente la tempestiva rinnovazione della prova orale dinanzi a una Sottocommissione d'esame diversa da quella che ha adottato il giudizio gravato, nel rigoroso rispetto delle materie previamente selezionate dalla ricorrente, dei criteri predeterminati dalla Commissione Centrale presso il Ministero resistente e della funzione delle singole fasi; nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante la rinnovazione della prova orale davanti a una Commissione in diversa composizione nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'esame orale di abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità riportato all'esame orale di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, contestando altresì, ove occorrente, il verbale della Commissione Centrale relativo ai criteri generali di svolgimento e valutazione della prova. Ha chiesto in via cautelare la rinnovazione tempestiva della prova orale davanti a una sottocommissione diversa, nel rispetto delle materie previamente selezionate, dei criteri predeterminati e della funzione delle singole fasi; ha inoltre domandato il risarcimento in forma specifica mediante rinnovazione della prova e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Dal provvedimento emergono, quali profili contestati, le modalità e i tempi di svolgimento della prova, la valutazione delle domande riferite alle materie selezionate e la motivazione del giudizio negativo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Al sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto non decisivi i rilievi della ricorrente perché: le domande contestate riguardavano soltanto una delle plurime materie nelle quali la candidata era stata giudicata insufficiente; dal verbale non risultava che la prova si fosse svolta secondo le tempistiche dedotte nel ricorso; il giudizio negativo era espresso mediante un voto numerico accompagnato da una motivazione relativa alle gravi lacune di conoscenza degli argomenti sottoposti e all'assenza di terminologia tecnica. Non è stata quindi ravvisata una ragionevole probabilità di fondatezza della pretesa cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, in considerazione dell'assenza di difese dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris.
art. 30 c.p.a.
La ricorrente ha richiamato la disposizione per chiedere il risarcimento del danno, anche in forma specifica mediante rinnovazione della prova; la domanda risarcitoria non è stata definita nel merito dall'ordinanza cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione o la rinnovazione di una prova selettiva non può essere disposta in assenza di fumus boni iuris; la domanda deve essere respinta quando gli elementi disponibili non rendono ragionevolmente fondate le censure dedotte.
- La contestazione riferita a domande o a una singola materia non è, di per sé, sufficiente a sostenere la domanda cautelare quando il giudizio negativo risulta fondato sull'insufficienza riscontrata in una pluralità di materie.
- Un giudizio negativo in una prova orale può risultare adeguatamente motivato, nella fase cautelare, da un voto numerico accompagnato dall'indicazione delle gravi lacune di conoscenza degli argomenti esaminati e dell'assenza di terminologia tecnica.
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