Cassazione Penale, Ordinanza n. 04889/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il diniego, da parte del magistrato di sorveglianza, della detenzione domiciliare speciale prevista dalla legge n. 199/2010. La richiesta era stata negata perché il cumulo di pene includeva anche un titolo ostativo ex art. 4-bis ord. pen. e, secondo il tribunale, anche ipotizzando lo scioglimento del cumulo, la pena relativa al titolo ostativo risultava ancora in esecuzione. Con il ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse applicato una presunzione assoluta di non concedibilità della misura ai condannati per reati ostativi, mentre la preclusione dovrebbe dipendere dalla concreta pericolosità sociale attuale e dall'inidoneità della misura a contenerla.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui il cumulo di pene che comprenda anche reati ostativi all'applicazione della detenzione domiciliare ex legge n. 199/2010 non può essere scisso per consentire la misura sulla parte di pena riferita a reati non ostativi, anche se la pena per il reato ostativo sia già stata espiata. Inoltre, il ricorso non si confrontava con un'ulteriore autonoma ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, che aveva rilevato come la pena per il reato ostativo fosse ancora da espiare, circostanza che impediva in radice la concessione della misura. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 26 novembre 2010, n. 199, art. 1, comma 3
Il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ... non può essere scisso
La misura domiciliare ex legge n. 199/2010 richiede una valutazione unitaria del rapporto esecutivo e non consente di isolare la porzione di pena riferita a reati non ostativi per concedere la misura sulla sola parte residua.
art. 4-bis ord. pen.
La presenza di un titolo ostativo nel cumulo esecutivo rileva come causa impeditiva dell'accesso alla misura alternativa, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza richiamata.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata ai fini della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di detenzione domiciliare ex legge n. 199/2010, quando il cumulo esecutivo comprende anche pene per reati ostativi, la pena non può essere artificialmente scissa per consentire il beneficio sulla sola parte riferita a reati non ostativi.
- L'accesso alla misura alternativa prevista dalla legge n. 199/2010 avviene sulla base dei requisiti di legge e di una valutazione unitaria del rapporto esecutivo, non mediante un giudizio discrezionale di opportunità o meritevolezza fondato sulla segmentazione del cumulo.
- Se l'ordinanza impugnata è sorretta da una ratio autonoma e decisiva non adeguatamente censurata dal ricorso, quest'ultimo è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- La presenza ancora in esecuzione della pena relativa al titolo ostativo impedisce radicalmente la concessione della detenzione domiciliare ex legge n. 199/2010.
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