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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13053/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bari del 05/06/2025 con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deducendo che, posto che vi fossero incertezze interpretative prima della sentenza delle Sezioni Unite Stangolini (2019), il giudice avrebbe dovuto pronunciare assoluzione di merito e non dichiarare l'estinzione per prescrizione; (2) e (3) contestazione della sussistenza delle condotte omissive relative alle variazioni patrimoniali del 2017 e del 2018 — si allega che per il 2017 le variazioni non avrebbero determinato un incremento patrimoniale effettivo o sarebbero inferiori alla soglia di punibilità; per il 2018 la vendita dell'imbarcazione sarebbe rientrata in operazioni commerciali e l'ammontare effettivo sarebbe sotto soglia; si eccepisce comunque estinzione per prescrizione; (4) vizio di motivazione e violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo motivazione stereotipata e mancato esame degli elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile in ragione della questione già decisa con la precedente sentenza di annullamento n. 45887/2024 (che aveva escluso la possibilità di rimettere in discussione l'esistenza dell'obbligo di comunicazione). Ha poi respinto i motivi che contestavano la qualificazione delle omissioni per le annualità 2017 e 2018, confermando la sussistenza del reato di cui all'art. 80 d.lgs. n. 159/2011 e la relativa condanna (con pena rideterminata in sede di rinvio dalla Corte territoriale: anni 1, mesi 4, giorni 20 e multa di euro 7.200,00; confisca ridotta a euro 30.560,18 con preferenza sulle disponibilità liquide). Ha ritenuto infondati i rilievi sulla mancata offensività concreta e sul difetto di soglia, richiamando la natura di reato di pericolo presunto e l'onere dell'imputato di allegare elementi specifici a prova dell'assenza di offensività. Ha inoltre chiarito i termini di estinzione per prescrizione delle condotte confermate: 31/01/2027 (per l'omissione relativa all'annualità 2017) e 30/06/2027 (per la condotta di maggio 2018). Ha respinto anche il motivo sulle attenuanti generiche, ritenendo adeguata la motivazione del giudice di merito. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 80

    L'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto dall'art. 80 si applica anche ai soggetti già sottoposti a misure di prevenzione personali, anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo anteriormente all'introduzione dell'obbligo; si tratta di obbligo la cui omissione integra reato di pericolo presunto.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 7

    Sanziona penalmente l'omissione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali; applicata insieme all'art. 80 per le condotte contestate.

  • cod. pen., art. 483

    Richiamato negli atti originari come titolo di contestazione per taluni fatti, ma il giudizio di cassazione si concentra sulle omissioni di comunicazione patrimoniale (art. 80/76).

  • cod. proc. pen., art. 129, comma 2

    La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di applicazione dell'art. 129 comma 2 (assoluzione per non punibilità per incertezza normativa) perché la questione dell'esistenza dell'obbligo di comunicazione era già stata risolta nella precedente sentenza rescindente e non poteva essere rinnovata nel giudizio di rinvio.

  • legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 30

    L'obbligo di comunicazione, entro trenta giorni dal fatto, delle variazioni patrimoniali "sopra soglia" e quello di comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle variazioni patrimoniali verificatesi nel corso dell'anno precedente che, pur se singolarmente inferiori alla soglia, nel complesso la superino, costituiscono distinti adempimenti a carico dei soggetti obbligati, sicché... l'autore commette non uno, ma due reati

    Distinzione tra obbligo di comunicazione immediata per variazioni "sopra soglia" e obbligo annuale cumulativo; la violazione di entrambi può integrare autonome fattispecie penali.

  • Sez. 2, n. 19647 del 29/02/2024 (Mesiani)

    L'obbligo di comunicazione, entro trenta giorni dal fatto, delle variazioni patrimoniali "sopra soglia" e quello di comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle variazioni patrimoniali verificatesi nel corso dell'anno precedente che, pur se singolarmente inferiori alla soglia, nel complesso la superino, sanciti dall'art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, costituiscono distinti adempimenti a carico dei soggetti obbligati, sicché, nel caso in cui all'omissione della prima comunicazione si aggiunga, nello stesso anno solare, per effetto di un ulteriore incremento patrimoniale "sotto soglia", la mancata comunicazione della variazione complessiva annuale entro il termine del 31 gennaio successivo, l'autore commette non uno, ma due reati

    Giurisprudenza che conferma la pluralità di reati quando coesistono omissione immediata e omissione annuale cumulativa nello stesso anno solare.

  • Sez. U, n. 16896 del 31/01/2019 (Stangolini)

    Principio che l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali si applica anche ai soggetti già sottoposti a misure di prevenzione quando il provvedimento è divenuto definitivo prima dell'introduzione dell'obbligo; la sentenza ha escluso che tale aspetto potesse essere nuovamente riesaminato nel giudizio di rinvio.

  • Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 (Polichetti)

    Stabilisce che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., così come modificata dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge (dal 3/8/2017 al 31/12/2019); sulla base di ciò la Corte ha determinato i termini di estinzione per prescrizione delle condotte contestate.

  • cod. pen., art. 159

    Norma sulla sospensione del corso della prescrizione; l'applicazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017 alle fattispecie commesse nel periodo rilevante influisce sulla determinazione della decorrenza della prescrizione.

  • cod. pen., artt. 62-bis e 133

    Riferite alla concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito nel negare le attenuanti, anche in considerazione dei precedenti penali.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Richiamato quanto al limite della ri-proposizione dei motivi in cassazione dopo rinvio; il ricorrente ha articolato i motivi nei limiti di tale disposizione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 81 del 2014 e n. 99 del 2017

    Citazioni utilizzate per sostenere la natura di reato di pericolo presunto della fattispecie relativa alle omissioni di comunicazione patrimoniale.

Massime di principio

  • Se la Corte di legittimità ha già deciso in modo definitivo una questione giuridica fondamentale (es. l'esistenza dell'obbligo di comunicazione), nel giudizio di rinvio quella questione non può essere nuovamente riesaminata: il residuo giudizio è limitato alle questioni indicate dal dictum rescindente (quantificazione delle variazioni, imputazione alle annualità, effetti sulla confisca).
  • L'omissione della comunicazione patrimoniale può integrare due distinti reati quando convivono l'obbligo di comunicazione immediata per variazioni sopra soglia e l'obbligo annuale cumulativo: il giudice deve valutare separatamente entrambe le omissioni.
  • L'art. 80 d.lgs. 159/2011 è considerato applicabile anche ai soggetti già sottoposti a misure di prevenzione personali, anche se il provvedimento è anteriore all'introduzione dell'obbligo; si tratta di un reato di pericolo presunto, pertanto spetta all'imputato fornire elementi specifici per dimostrare l'assenza di offensività concreta.
  • Per contestare in Cassazione la non offensività in concreto o l'errata quantificazione di una variazione patrimoniale è necessario allegare e documentare elementi specifici e probatori che dimostrino in maniera convincente l'inesistenza dell'aumento patrimoniale o il suo carattere commerciale/estraneo all'obbligo di comunicazione.
  • Le modifiche legislative e giurisprudenziali sulla sospensione della prescrizione (art. 159 c.p. dopo legge n. 103/2017) trovano applicazione secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite: in presenza di reati commessi nel periodo di vigenza della riforma, il calcolo dei termini di prescrizione deve seguire la disciplina aggiornata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile solo in presenza di vizio di motivazione; il giudice di merito può basare il diniego su un elemento prevalente (es. precedenti penali) purché la motivazione complessiva dimostri il confronto con gli elementi rilevanti del caso.

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