Sentenza n. 71/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 535/2023 in data 11 agosto 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 535/2023, che aveva imposto l’attribuzione di € 2.500,00 tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 535/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 7 settembre 2023. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle l’importo nominale di € 2.500,00 mediante la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione del giudicato nonostante la notificazione della pronuncia e ne ha comprovato il passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 23 gennaio 2025. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti né hanno contestato l’inadempimento. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo dimostrati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all’Amministrazione e l’omesso adempimento, non contestato dall’Amministrazione rimasta contumace. Ha accertato che era decorso anche il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, il quale dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Prevede il rimedio del giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione degli obblighi derivanti da un giudicato, compreso quello formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Stabilisce il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, termine decorso nel caso esaminato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria dell’obbligo non vi abbia dato attuazione.
- Ai fini dell’ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della sentenza, della sua notificazione all’amministrazione e dell’inadempimento è sufficiente a fondare l’ordine giudiziale di esecuzione, soprattutto in assenza di contestazioni dell’amministrazione non costituita.
- Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione della sentenza all’amministrazione statale presso un domicilio digitale idoneo e, una volta decorso inutilmente, consente l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere espletata senza liquidazione di compensi aggiuntivi.
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