Cassazione Penale, Ordinanza n. 02902/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando quindi le condanne per evasione già pronunciate nei precedenti gradi. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi proposti avverso una sentenza della Corte di appello che aveva confermato le condanne per evasione. I ricorrenti deducevano: 1) la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità, sostenendo che le circostanze concrete avrebbero giustificato la condotta; 2) censure sulla determinazione della pena, con richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché sostanzialmente reiterativi delle doglianze già formulate in appello e comunque manifestamente infondati, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era completa e adeguata sia nel confutare lo stato di necessità sia nel giustificare il diniego di attenuanti e di particolare tenuità in ragione dei precedenti, anche specifici, e della gravità complessiva del fatto.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi negativamente i precedenti dell'imputato, anche specifici, e la complessiva gravità del fatto.
art. 385 c.p.
Il provvedimento si riferisce alla condanna per il reato di evasione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza reale sviluppo critico, i motivi già dedotti in appello, specie se la sentenza impugnata li ha affrontati con motivazione completa e coerente.
- La scriminante dello stato di necessità non è configurabile quando la motivazione della sentenza di merito escluda, sulla base degli elementi probatori, l'esistenza dei presupposti fattuali della situazione necessitante.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente negata in presenza di precedenti dell'imputato, anche specifici, e di una complessiva gravità del fatto ritenuta incompatibile con un giudizio di non punibilità.
- Le censure sulla dosimetria della pena non sono fondate se il giudice di merito ha effettuato una valutazione non manifestamente illogica delle circostanze rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio, compresi precedenti e gravità del fatto.
Come è indicizzato
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