Cassazione Civile, Ordinanza n. 22108/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socie)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva applicato l’imposta di registro in misura proporzionale dell’1% a una sentenza del Tribunale di Catania che aveva disposto il subingresso di una società cessionaria nella titolarità di un credito già ammesso al passivo di una procedura concorsuale. Le società ricorrenti sostenevano che la sentenza non avesse natura costitutiva né avesse accertato un nuovo diritto a contenuto patrimoniale, limitandosi a prendere atto della cessione e a sostituire il soggetto creditore, con conseguente applicazione della sola imposta fissa; denunciavano inoltre la nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia e la violazione delle norme sull’imposta di registro. La banca controricorrente e ricorrente incidentale deduceva, in sostanza, che la sentenza tassata non integrasse un accertamento di diritti patrimoniali ma solo l’identificazione del nuovo titolare di un credito già accertato, e che pertanto non fosse dovuta l’imposta proporzionale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo che la sentenza del Tribunale si fosse limitata ad accertare il subingresso del cessionario in un credito già ammesso al passivo, senza incidere sull’an, sul quantum o sul titolo del credito. Ha quindi cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, affinché ridetermini l’imposta dovuta applicando il principio secondo cui un atto meramente ricognitivo del mutamento soggettivo del creditore rientra tra quelli tassabili in misura fissa e non proporzionale. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 8, lett. c), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
si applica agli atti dell’autorità giudiziaria che contengono accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; non si applica quando la sentenza è solo ricognitiva del subingresso in un credito già accertato
art. 8, lett. d), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
si applica agli atti giudiziari che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; la sentenza di mera sostituzione del creditore vi rientra
l’imposta di registro va determinata in base agli effetti giuridici dell’atto, privilegiando la sostanza sulla forma
richiamati come base della domanda di sostituzione del creditore nel procedimento concorsuale, ma non idonei a mutare la natura meramente ricognitiva della sentenza ai fini fiscali
nella formulazione modificata, prevede una mera rettifica formale dello stato passivo in caso di cessione del credito già ammesso, senza necessità di nuova verifica del credito
il decreto di ammissione non impugnato preclude nel procedimento fallimentare questioni su esistenza, entità del credito e titolo
richiamato come parametro per le sentenze rese in opposizione allo stato passivo, tassabili secondo la loro autonoma disciplina tariffaria
invocato nel ricorso incidentale per sostenere la tassazione dell’atto giudiziario secondo i suoi effetti
artt. 41, 43 e 49 d.P.R. n. 131/1986
richiamati nel secondo motivo incidentale sulla base imponibile e sul valore dell’atto, ma la questione è stata assorbita
richiamato per la qualificazione dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che l’erronea indicazione numerica del vizio non comporti inammissibilità se il contenuto sostanziale della censura è chiaro
norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario, richiamata nei motivi incidentali
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, un provvedimento giudiziario va tassato in base agli effetti giuridici che produce, non alla sua etichetta formale: se l’atto si limita a un mutamento soggettivo del creditore senza incidere su an, quantum o titolo del credito, non integra un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
- La mera sostituzione del cessionario al cedente in uno stato passivo già formato e non contestato costituisce una rettifica formale, non una nuova verifica del credito; di conseguenza, il relativo provvedimento rientra tra gli atti giudiziari tassabili in misura fissa.
- L’esigenza di evitare una doppia imposizione non consente di spostare il regime impositivo previsto dalla tariffa: ciascun atto va assoggettato all’imposta secondo la propria autonoma disciplina, senza collegamenti necessari con atti diversi o presupposti esterni.
- Nel ricorso per cassazione prevale il contenuto sostanziale della censura sulla mera rubrica o sull’esatta numerazione del vizio dedotto, purché la doglianza consenta di individuare chiaramente la regola di diritto asseritamente violata.
- Nel processo tributario di impugnazione-merito, il giudice non si limita ad annullare l’atto se rileva un vizio sostanziale, ma deve rideterminare la pretesa nei limiti delle domande e della corretta misura dell’imposizione.
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