Ordinanza n. 98/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. -OMISSIS-/A4/2025 (Digos), notificato il 10 ottobre 2025, con il quale il Questore della Provincia di Lodi, gli ha vietato, “per il periodo di anni 5 (cinque)… l'accesso in tutte le strutture sportive del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio di qualsiasi genere e categoria, anche amichevoli se ampiamente pubblicizzati”, estendendo altresì il divieto “a tutte le vie di accesso ed alle aree di parcheggi adiacenti agli impianti sportivi, a tutti i luoghi, quali percorsi stradali, ferroviari, aree di servizio aeroporti, che, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, siano interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni di cui sopra”; - di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi e/o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Lodi che ha disposto per cinque anni il divieto di accesso agli impianti e ai luoghi connessi alle manifestazioni calcistiche sul territorio nazionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO, chiedendone in via cautelare la sospensione, contestando presumibilmente la riconducibilità della propria condotta ai presupposti dell'art. 6 della legge n. 401/1989, l'insufficienza dell'identificazione quale autore degli scontri tra tifoserie avvenuti presso un'area di servizio autostradale, la violazione del contraddittorio procedimentale e del diritto di difesa, anche per il diniego di accesso agli atti, nonché la genericità dell'individuazione dei luoghi interessati dal divieto e l'eccessiva durata della misura. Il provvedimento era stato adottato in relazione agli scontri tra tifoserie dell'Atalanta e del Como verificatisi il 30 agosto 2025 presso un'area di servizio dell'autostrada A1.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare. Ha ritenuto che i fatti fossero riconducibili alle condotte previste dall'art. 6 della legge n. 401/1989, poiché caratterizzati da violenza, minaccia o intimidazione idonee a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico. Ha giudicato adeguata l'identificazione del ricorrente, fondata sull'osservazione del personale di polizia, sulle dichiarazioni dei conducenti dei pullman, sulle immagini dell'area di servizio e sul confronto con immagini acquisite presso lo stadio. Ha escluso, in ragione della natura preventiva e delle esigenze di celerità del DASPO, la necessità della comunicazione di avvio del procedimento. Ha ritenuto legittimo il diniego di accesso agli atti di indagine durante la pendenza delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990 e dell'art. 329 c.p.p., escludendo una lesione del diritto di difesa. Ha ritenuto sufficientemente determinati i luoghi sottoposti al divieto: quelli relativi alle manifestazioni presso il Gewiss Stadium erano dettagliatamente perimetrati, mentre la formulazione riferita agli incontri sul territorio nazionale era considerata legittima perché consente di individuare i luoghi di accesso, parcheggio, transito e trasporto in relazione agli specifici impianti e percorsi dei tifosi, senza imporre un'impossibile elencazione preventiva. Infine, ha ritenuto congrua la durata quinquennale, non essendo possibile una durata inferiore per la recidività del ricorrente, già destinatario di due analoghe misure del Questore di Bergamo. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
«a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)»
Il DASPO può essere adottato nei confronti di chi risulti denunciato per partecipazione attiva a episodi violenti connessi a manifestazioni sportive oppure, sulla base di elementi di fatto, abbia tenuto una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico.
art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990
è escluso l'accesso «nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge»
La disposizione consente di negare l'accesso quando ricorra un divieto legale di divulgazione.
art. 329 c.p.p.
Gli atti di indagine sono coperti da segreto, con divieto di accesso, fino alla conclusione delle indagini preliminari; tale disciplina può giustificare il diniego di accesso agli atti presupposti del DASPO senza integrare una lesione del diritto di difesa.
art. 24 l. 401/1989
Nel caso esaminato, il diniego di accesso fondato sulla pendenza delle indagini preliminari non è stato ritenuto lesivo della disposizione.
art. 55 c.p.a.
Ha costituito la base processuale per la decisione sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il DASPO può essere adottato quando elementi di fatto, valutati complessivamente, dimostrino una condotta individuale evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione connessi a manifestazioni sportive e idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico.
- L'identificazione del destinatario di un DASPO può ritenersi adeguatamente istruita quando risulti corroborata da più elementi convergenti, quali l'osservazione diretta degli operatori di polizia, le dichiarazioni testimoniali e le immagini degli eventi, anche mediante confronto con immagini acquisite in altri luoghi.
- Per la natura preventiva del DASPO e per le esigenze di celerità connesse alla necessità di prevenire ulteriori turbative durante manifestazioni sportive calendarizzate, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.
- Il divieto di accesso agli atti di indagine durante la pendenza delle indagini preliminari, fondato sul segreto investigativo previsto dall'art. 329 c.p.p. e sul richiamo dell'art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990, non determina di per sé una violazione del diritto di difesa nel procedimento relativo al DASPO.
- L'individuazione dei luoghi cui si estende un DASPO è sufficientemente determinata anche mediante una formulazione riferita, in concreto, ai luoghi di accesso, parcheggio, transito e trasporto collegati agli impianti sportivi e ai percorsi dei tifosi, non essendo necessaria l'elencazione preventiva di ogni singolo luogo potenzialmente interessato.
- In presenza di recidività, la durata del DASPO può essere fissata nel limite quinquennale minimo previsto dalla disciplina applicata, senza che ciò integri di per sé un'eccessività della misura.
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