Cassazione Penale, Sentenza n. 38054/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per vizio connesso alla decorrenza e sospensione della prescrizione. Il ricorrente era stato dichiarato contumace in primo grado; la questione centrale è l'applicabilità delle disposizioni introdotte dalla legge 28/04/2014 n.67 (artt. 420-bis e 420-quater) ai processi in corso con imputato già dichiarato contumace e l'effetto della mancata emissione del decreto di irreperibilità. È stato rilevato che, ai sensi dell'art. 15-bis della stessa legge, ai processi in corso con imputato già contumace si applicano le norme anteriori all'entrata in vigore della legge, salvo che sia stato emesso il decreto di irreperibilità; non risultando tale decreto, è stata ritenuta l'operatività delle regole anteriori e, considerati i giorni di sospensione (239), la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. In motivazione si è affermato che le disposizioni degli artt. 420-bis e 420-quater non si applicano al processo in cui l'imputato era già stato dichiarato contumace e, non essendo stato emesso il decreto di irreperibilità, continuano a trovare applicazione le norme anteriori (art. 15-bis L. n.67/2014). Considerati i periodi di sospensione calcolati, è sopravvenuta la prescrizione.
Norme richiamate
art. 15-bis; artt. 420-bis e 420-quater
Le disposizioni introdotte dagli artt. 420-bis e 420-quater non si applicano ai processi in corso nei quali l'imputato sia già stato dichiarato contumace; l'art. 15-bis stabilisce che in tali ipotesi continuano ad applicarsi le norme anteriori, salvo che sia stato emesso il decreto di irreperibilità
Cass. Sez. 3, n. 23271 del 29/04/2015 (Talarico)
Conferma che le norme di sospensione introdotte dalla L. n.67/2014 non si applicano se l'imputato era già stato dichiarato contumace nei procedimenti in corso, richiamando l'art. 15-bis
Cass. Sez. 5, n. 34180 del 17/02/2016 (Golemi)
Conferma l'orientamento secondo cui la disciplina della sospensione prevista dalla L. n.67/2014 non altera gli effetti della contumacia già dichiarata nei processi in corso
Cass. Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017 (Ussia e altro)
Precisa che la deroga prevista dall'art. 15-bis, comma secondo, L. n.67/2014 opera solo se l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità; in mancanza del decreto, continuano ad applicarsi le norme anteriori
Massime di principio
- Se l'imputato è stato dichiarato contumace prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sulla sospensione (L. n.67/2014), quelle nuove disposizioni non si applicano al processo in corso, a meno che non sia stato emesso un decreto di irreperibilità.
- La mancanza del decreto di irreperibilità è decisiva: senza di esso si applicano le regole anteriori e vanno calcolati i termini di prescrizione secondo la disciplina previgente.
- La dichiarazione di contumacia comporta obblighi di notifica specifici (estratto contumaciale) e influisce sulle conseguenze processuali; occorre verificare sempre lo stato formale della contumacia e la presenza di decreti di irreperibilità.
- Il conteggio dei periodi di sospensione (anche relativamente a 239 giorni come nel caso) può portare all'estinzione del reato per prescrizione: i difensori devono controllare e documentare tali periodi per sostenere l'eccezione estintiva.
- In ipotesi simili il rimedio principale è l'impugnazione che evidenzi la corretta applicazione delle disposizioni transitorie (art. 15-bis L. n.67/2014) e la verifica formale dell'assenza di provvedimenti di irreperibilità; se la prescrizione è maturata, il giudice deve annullare senza rinvio.
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