Ordinanza n. 795/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A. regionale di recepimento del D.M. n. 272/2024, del medesimo decreto ministeriale, della relativa intesa in Conferenza Stato-Regioni e degli atti connessi, limitatamente alle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le strutture sanitarie ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del decreto dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana che recepisce il D.M. n. 272/2024, nonché del decreto ministeriale, della relazione illustrativa e metodologica, del nomenclatore e del tariffario relativi alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, oltre che dell’intesa raggiunta in Conferenza permanente Stato-Regioni. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sicilia, rilevando il coinvolgimento di atti statali aventi efficacia sull’intero territorio nazionale.
La decisione
Il TAR Sicilia ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale e ha dichiarato di non essere competente a decidere il ricorso. Il Collegio ha applicato l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., secondo cui la competenza relativa al provvedimento dal quale deriva l’interesse a ricorrere attrae quella sugli atti presupposti, salvo gli atti normativi o generali, per i quali restano applicabili gli ordinari criteri di competenza. Ha inoltre rilevato che il TAR Lazio, sede di Roma, è inderogabilmente competente per gli atti statali ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a. Nel caso concreto, l’impugnazione era quasi integralmente rivolta contro il D.M. n. 272/2024, contestato quale atto presupposto del decreto assessoriale regionale, mentre le censure di illegittimità propria del decreto regionale erano concentrate in una sola pagina del ricorso. Richiamando un analogo orientamento, il TAR ha ritenuto che l’impugnazione congiunta di atti locali e di un atto dell’autorità centrale con effetti nazionali comporti l’attrazione della controversia nella competenza del TAR Lazio - Roma, senza che rilevi il peso relativo delle censure rivolte contro l’atto centrale. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Lazio - Roma entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, c.p.a.
Il TAR Lazio, sede di Roma, è inderogabilmente competente per gli atti statali.
Gli atti statali rientrano nella competenza inderogabile del TAR Lazio - Roma.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.
La competenza sull’atto principale attrae quella sugli atti presupposti, salvo la particolare disciplina degli atti normativi o generali; l’impugnazione di un atto statale con efficacia nazionale determina, nel caso esaminato, la competenza del TAR Lazio - Roma.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 15, c. 4, c.p.a., nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Quando il giudice dichiara la propria incompetenza e indica il giudice competente, il processo può essere riassunto davanti a quest’ultimo entro il termine perentorio indicato.
Massime di principio
- Quando un ricorso impugna congiuntamente un atto regionale o locale e un atto statale presupposto avente effetti estesi all’intero territorio nazionale, la controversia è attratta nella competenza inderogabile del TAR Lazio - Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., anche se l’impugnazione dell’atto centrale non costituisce la parte quantitativamente o argomentativamente prevalente del ricorso.
- La competenza territoriale relativa all’atto dal quale deriva l’interesse a ricorrere si estende agli atti presupposti, salvo che questi siano atti normativi o generali, per i quali operano gli ordinari criteri di attribuzione della competenza previsti dall’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
- Ai fini dell’individuazione della competenza territoriale, non rileva la maggiore o minore importanza delle censure rivolte contro l’atto dell’autorità centrale rispetto a quelle dedotte contro l’atto locale o regionale, quando il primo è comunque autonomamente impugnato e produce effetti nazionali.
- La dichiarazione di incompetenza territoriale non definisce il merito della domanda di annullamento: il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
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