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Sentenza

Sentenza n. 1421/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza esecutiva del Tribunale di Firenze, notificata ai fini dell’esecuzione forzata. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero ad attribuirgli la carta elettronica del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre all’anno scolastico indicato nel provvedimento. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza da eseguire era esecutiva, era stata ritualmente notificata e il termine dilatorio di 120 giorni concesso all’amministrazione per l’adempimento spontaneo era decorso senza esecuzione. Il Ministero è stato ordinato di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Firenze entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Il TAR ha nominato fin d’ora, per il caso di permanente inerzia, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie all’adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio della “carta docente”

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto al beneficio economico già accertato dalla sentenza del Tribunale di Firenze, la cui attribuzione il Ministero è tenuto a eseguire.

  • art. 114 c.p.a.

    È la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione della sentenza, fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza esecutiva è stata ritualmente notificata e l’amministrazione non vi ha dato spontanea esecuzione entro il termine dilatorio previsto, il giudice può ordinare l’adempimento integrale entro un ulteriore termine perentorio.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dall’attribuzione del potere di delega e dell’incarico di attivare le procedure contabili necessarie per dare concreta esecuzione all’obbligo imposto dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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