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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33485/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cooperativa nei confronti di una ex socia, ritenuta ancora debitrice del saldo della quota sociale sottoscritta al momento dell’adesione. La socia ha proposto opposizione deducendo che l’adesione era stata in realtà imposta come condizione per ottenere o conservare il lavoro, nell’ambito di un cambio appalto, e che il rapporto associativo fosse nullo o annullabile per coartazione della volontà; ha inoltre sostenuto la nullità della clausola relativa alla quota per asserita indeterminatezza, perché nel modulo non erano indicate le trattenute mensili in busta paga, e ha contestato l’efficacia nei suoi confronti della delibera di riduzione del capitale sociale. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, per la mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare la coartazione della volontà; 2) ulteriore nullità della sentenza per motivazione omessa/perplessa; 3) nullità del procedimento per mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; 4) violazione di legge in relazione alla ritenuta determinatezza dell’obbligazione di pagamento della quota sociale e alla ritenuta infondatezza dell’eccezione di nullità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto ai primi due motivi, che vi fosse una doppia decisione conforme sul punto decisivo dell’assenza di prova della coartazione della volontà e che, in ogni caso, il ricorso mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha giudicato la motivazione della sentenza impugnata esistente, coerente e non apparente. Quanto al terzo motivo, ha rilevato che non era stata provata la richiesta, in primo grado, dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., e che, comunque, il giudice può decidere la causa senza concederli, secondo la giurisprudenza richiamata. Quanto al quarto motivo, ha affermato che la Corte d’appello aveva correttamente individuato la quota associativa in misura determinata (euro 8.250) e che la mancata indicazione delle trattenute mensili riguardava solo le modalità di adempimento, non la validità o l’oggetto dell’obbligazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la valutazione delle prove o il mancato accoglimento di istanze istruttorie quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante è ravvisabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile; nel caso esaminato la motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La concessione dei termini per memorie è rimessa al potere del giudice; la mancata concessione non determina nullità se la parte non dimostra di averne richiesto la concessione e se la decisione immediata è consentita dal sistema.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia decisione conforme sui fatti decisivi, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori o il rigetto di una prova testimoniale.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto l’iter logico-argomentativo o esso sia incomprensibile; non basta che la parte la reputi insufficiente o non persuasiva.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specifiche divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
  • La mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. non integra di per sé nullità, essendo rimessa al potere del giudice e non potendo tradursi in un vincolo alla decisione immediata.
  • Ai fini della validità dell’obbligazione di pagamento della quota associativa, è sufficiente la sua determinazione nell’ammontare complessivo; le modalità di rateizzazione o di trattenuta incidono sull’esecuzione, non sull’oggetto del vincolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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