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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28249/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, con la forma della correzione di errore materiale, ha integrato il dispositivo di una sentenza irrevocabile (22/11/2018, irrevocabile dal 6/7/2020) aggiungendo una vasta statuizione di confisca su banconote, valuta estera e altri oggetti indicati nei verbali di sequestro del 5/09/2018. Il ricorrente ha censurato l'abnormità del provvedimento (non potendo il giudice della cognizione disporre confisca dopo la sentenza irrevocabile salvo i rimedi previsti dall'art. 676 c.p.p.), l'assenza di collegamento funzionale fra i beni e il reato per cui era stata pronunciata la condanna (possesso di passaporto contraffatto), l'uso improprio della procedura di correzione di errore materiale per introdurre una statuizione rilevante sul piano patrimoniale, e la violazione del contraddittorio poiché l'ordinanza era stata emessa de plano da un giudice onorario senza fissazione di camera di consiglio e senza comunicazione alle parti (elemento significativo anche in relazione alla competenza limitata del giudice onorario secondo l'art. 550 c.p.p., essendo il reato non ricompreso nell'elenco di competenza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto l'ordinanza annormale e nulla sotto molteplici profili (uso improprio della correzione di errore materiale per disporre confisca dopo il giudicato; violazione del contraddittorio per adozione de plano; competenza del giudice onorario non adeguata). Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli affinché il materiale ancora in sequestro sia trattato secondo le norme pertinenti (in particolare gli artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al delitto per cui l'imputato era stato condannato (possesso di passaporto contraffatto); la corte osserva che i beni sequestrati non risultavano connessi funzionalmente al reato per cui era intervenuta la condanna, incidendo sulla legittimità della confisca disposta ex post.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Individua lo strumento corretto per porre rimedio a omissioni della sentenza divenuta irrevocabile (relativo principalmente ai casi di confisca obbligatoria); la Corte afferma che, quando la sentenza è passata in giudicato, le omissioni non possono essere colmate con provvedimenti abnormi ma solo con le vie previste dall'art. 676 quando applicabile.

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Elenca i reati per i quali il giudice onorario può provvedere; la Corte rileva che il delitto per cui era intervenuta la condanna non rientrava in tale elenco, con conseguente problema di competenza del giudice onorario a statuire in materia di confisca per quel reato.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità degli atti processuali; la Corte richiama il principio che l'adozione de plano di un provvedimento di correzione dell'errore materiale senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti comporta nullità generale per violazione del contraddittorio.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola le modalità di destinazione o restituzione delle cose sequestrate al termine del procedimento; la Corte dispone che il Tribunale venga investito per provvedere sul materiale ancora in sequestro secondo le procedure previste, richiamando questo articolo per la gestione concreta degli oggetti.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e art.16, comma 1, d.l. 30/12/2021, n. 228 (conv. L. 25/02/2022, n. 15)

    Richiamate esclusivamente in relazione alla modalità di trattazione del procedimento (forma cartolare) e non come fondamento sostanziale della decisione.

Massime di principio

  • Non è ammissibile utilizzare la procedura di correzione di errore materiale per aggiungere dopo il giudicato una statuizione di confisca che incide patrimonialmente sull'imputato: le omissioni della sentenza irrevocabile vanno affrontate con gli strumenti ordinariamente previsti dal codice (es. art. 676 c.p.p. quando applicabile).
  • La confisca post-sentenza richiede chiarezza su natura (obbligatoria o facoltativa) e collegamento funzionale tra i beni e il reato: in assenza di tale motivazione la misura è illegittima.
  • L'adozione de plano di provvedimenti che incidono sui diritti patrimoniali senza fissazione di camera di consiglio e senza avviso alle parti viola il principio del contraddittorio e può determinare la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 178 c.p.p.; la parte deve poter dimostrare l'interesse concreto alla celebrazione dell'udienza camerale per dedurne la violazione in cassazione.
  • I giudici onorari hanno competenze limitate agli illeciti previsti dall'art. 550 c.p.p.; non possono decidere su questioni (anche accessorie come la confisca) relative a reati non inseriti nel loro ambito di competenza.
  • Quando una confisca è stata disposta illegittimamente dopo il giudicato, il provvedimento può essere annullato senza rinvio e gli atti possono essere trasmessi al giudice di merito per disporre il destino dei beni secondo le norme procedurali (es. art. 676 e art. 667, comma 4, c.p.p.).

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