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Sentenza

Sentenza n. 765/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione del decreto ex art. 3 L. 89/2001 (Equa Riparazione), reso in data 6 gennaio 2024, pubblicato in data 19 gennaio 2024, dalla Corte d’Appello di Bari - Terza Sezione Civile, pronunciato nell’ambito del procedimento giudiziale iscritto al Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione n. -OMISSIS- (Repert. n. -OMISSIS-), definitivo, per mancata proposizione di atto di opposizione nei termini di legge, così come risultante da attestazione di non opposizione del 12 giugno 2025 apposta in calce al citato decreto (cfr. attestazione di passaggio in cosa giudicata del 12 giugno 2025, in atti).

Giustizia amministrativa202501028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto della Corte d’Appello di Bari di condanna al pagamento dell’equa riparazione ex art. 3 l. 89/2001

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un decreto definitivo della Corte d’Appello di Bari, pronunciato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001. Il Ministero della Giustizia si è costituito rilevando che non risultava presentata nel Programma SIAMM Pinto Digitale l’istanza necessaria per ottenere il pagamento del decreto e che, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 4, della legge n. 89/2001, in mancanza o irregolarità della dichiarazione e della documentazione richieste non può essere emesso l’ordine di pagamento. Il Ministero ha quindi dedotto l’inesigibilità del credito e l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, della medesima legge. All’udienza camerale la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; l’Avvocatura dello Stato ha preso atto della rinuncia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la rinuncia resa dalla ricorrente in udienza. Il Collegio ha richiamato l’art. 84 c.p.a., secondo cui la rinuncia può essere resa in udienza, ma ha precisato che, anche in assenza delle formalità previste per la rinuncia rituale, il giudice può desumere da fatti, atti e comportamenti delle parti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La rinuncia al ricorso è stata quindi interpretata come condotta incompatibile con la permanenza dell’interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La pronuncia non ha inciso sulla pretesa sostanziale della ricorrente: essendo stata esercitata una rinuncia al ricorso e non all’azione, resta impregiudicata la possibilità di proporre un nuovo giudizio di ottemperanza, ove siano ancora aperti i termini e siano stati assolti gli adempimenti di legge. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 89/2001

    Disciplina il procedimento per ottenere il decreto di equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo; il decreto della Corte d’Appello costituiva il titolo del quale era chiesta l’esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 4, l. 89/2001

    nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso e, per il periodo accessorio, non decorrono gli interessi. L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti.

    La mancata presentazione o regolarizzazione degli adempimenti documentali necessari impedisce l’emissione dell’ordine di pagamento e fa decorrere il termine di sei mesi per il pagamento soltanto dal loro assolvimento.

  • art. 5-sexies, comma 7, l. 89/2001

    È richiamato dal Ministero quale disposizione posta a fondamento dell’inammissibilità del ricorso di ottemperanza in presenza di un credito non esigibile; il TAR non decide la questione nel merito, poiché dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso può essere effettuata in ogni stato e grado, anche mediante dichiarazione resa in udienza; inoltre, anche in assenza delle formalità della rinuncia rituale, il giudice può desumere dal comportamento delle parti la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso resa in udienza può giustificare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando, anche senza il perfezionamento della rinuncia rituale ai sensi dell’art. 84 c.p.a., il comportamento della parte evidenzi in modo univoco il venir meno dell’interesse alla decisione.
  • La dichiarazione di improcedibilità per rinuncia al ricorso non equivale a rinuncia all’azione o alla pretesa sostanziale: se la rinuncia riguarda soltanto il giudizio e sono ancora aperti i termini e adempiuti i presupposti di legge, la domanda può essere riproposta in un nuovo processo.
  • Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto di equa riparazione ex legge n. 89/2001, l’omesso assolvimento degli adempimenti documentali previsti per il pagamento può impedire l’esigibilità del credito e l’emanazione dell’ordine di pagamento; tale questione, tuttavia, non deve essere decisa quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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