Ordinanza n. 85/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- Sportello Unico per l’Immigrazione n. -OMISSIS- dell’11.07.2025 notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto della domanda di conversione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In particolare, ha dedotto l'illegittimità del diniego perché fondato sulla mancata produzione di documentazione, tra cui le ultime quattro buste paga, il DURC, la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2024 e la proposta di contratto di lavoro. Il ricorrente ha trasmesso le quattro buste paga e il DURC rinnovato; tuttavia, la Prefettura ha comunicato che la richiesta di riapertura dell'istanza non poteva essere accolta, ritenendo non idonea la dichiarazione IVA 2025 sulla base della differenza tra volume d'affari e totale degli acquisti, ritenuta insufficiente ai fini dell'assegnazione della quota richiesta. Secondo la censura accolta in sede cautelare, tale specifico rilievo non era stato previamente contestato al ricorrente, che non aveva quindi potuto presentare osservazioni o documentazione integrativa. È stata inoltre contestata la valutazione della capacità economica del datore di lavoro, poiché il criterio del volume d'affari al netto degli acquisti, pur utilizzabile e particolarmente rilevante nel settore agricolo, costituisce soltanto uno dei parametri valutabili e avrebbe dovuto essere inserito in una più ampia ponderazione della solidità economica datoriale e delle prospettive di incremento della produttività.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto fondata la prima censura. Ha rilevato anzitutto che il provvedimento impugnato, indicato nell'epigrafe come dell'11 luglio 2025 ma motivato nel testo come del 21 luglio 2025, ha dato rilievo a documenti richiesti e non prodotti. Dopo la trasmissione di parte della documentazione, l'Amministrazione ha però fondato il mantenimento del rigetto sull'inidoneità della dichiarazione IVA, per un motivo nuovo e non previamente sottoposto al contraddittorio del ricorrente. Il giudice ha inoltre ritenuto carente la valutazione complessiva della capacità economica del datore di lavoro: il parametro del volume d'affari al netto degli acquisti non può essere assunto isolatamente, ma deve essere ponderato insieme agli altri elementi rilevanti, anche rispetto alle prospettive di aumentata produttività. Ritenuto sussistente anche il danno grave e irreparabile, il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini dell'immediato riesame, sospendendo l'efficacia del diniego, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato alla seconda udienza utile di gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato il fumus della censura e il danno grave e irreparabile, disponendo la sospensione dell'efficacia dell'atto ai fini del riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede di valutazione cautelare, il provvedimento di diniego è assistito da fumus di illegittimità quando l'Amministrazione fonda il rigetto su un motivo nuovo, emerso successivamente alla decisione e mai previamente contestato all'interessato, impedendogli di presentare osservazioni o documentazione integrativa.
- Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il criterio del volume d'affari al netto degli acquisti può essere considerato, ma non esaurisce l'accertamento e deve essere ponderato insieme agli ulteriori elementi relativi alla solidità economica e alle prospettive di produttività dell'impresa.
- Quando l'Amministrazione non compie una valutazione complessiva della capacità economica del datore di lavoro e fonda il diniego su un parametro isolato, risulta carente il presupposto istruttorio e motivazionale della decisione anche con riguardo alle prospettive di sostenibilità della nuova assunzione.
- La sospensione cautelare del diniego può essere disposta ai fini dell'immediato riesame, lasciando impregiudicata la successiva adozione, da parte dell'Amministrazione, dei provvedimenti ritenuti conformi all'esito del riesame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 116/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 117/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 118/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 119/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 120/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 379/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →