Ordinanza n. 1342/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. V, n. 406/2026, favorevole al ricorso di primo grado, della quale è stata chiesta la sospensione dell’esecutività
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa appellante ha proposto appello, con domanda cautelare incidentale, contro la sentenza del TAR Lombardia n. 406/2026, resa nell’ambito della procedura di dialogo competitivo relativa alla procedura identificata dal CIG 98390977B2. Dal testo emerge che la controversia riguardava la qualificazione come modifiche sostanziali di alcuni elementi della procedura, in particolare il corrispettivo, la durata dell’affidamento e il valore complessivo. L’appellante ha sostenuto, in sede cautelare, la necessità di sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Il Collegio ha rilevato, prima facie, che il disciplinare della procedura di dialogo competitivo non predeterminava gli elementi relativi al corrispettivo, alla durata dell’affidamento e al valore complessivo, rimettendone la definizione all’esito della negoziazione svolta durante il dialogo, come previsto dal punto 5 del disciplinare. Ha inoltre ritenuto che la procedura paresse essersi svolta nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio, sicché la qualificazione delle variazioni come modifiche sostanziali non appariva aderente alla concreta dinamica procedimentale. Ravvisati quindi prima facie profili di fondatezza dell’appello, il Collegio ha accordato la tutela sospensiva. Ha condannato l’Associazione appellata alla rifusione, in favore delle altre parti costituite, delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 ciascuna oltre accessori di legge, e ha fissato l’udienza pubblica del 2 luglio 2026 per la discussione di merito.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nella procedura di dialogo competitivo, gli elementi economici e temporali che il disciplinare rimette espressamente all’esito della negoziazione, quali corrispettivo, durata dell’affidamento e valore complessivo, non possono essere qualificati automaticamente come modifiche sostanziali per il solo fatto di essere stati definiti o precisati durante il dialogo.
- La qualificazione di una variazione come modifica sostanziale deve essere valutata alla luce della concreta disciplina di gara e dell’effettivo svolgimento della procedura, verificando se siano stati rispettati i principi di concorrenza, trasparenza e par condicio.
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere accordata quando emergano prima facie profili di fondatezza del gravame in relazione all’interpretazione della lex specialis e alla concreta dinamica della procedura.
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