Ordinanza n. 7860/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, per le lesioni biologiche tutte, per motivi di servizio, con violazione delle regole cautelari (responsabilità contrattuale), e concorrente con quella extracontrattuale, diretta e vicaria.
Sintesi
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La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda di accertamento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusi danno biologico, morale ed esistenziale, asseritamente derivanti da patologie contratte o aggravate per motivi di servizio durante una lunga carriera nella Marina Militare, svolta anche a bordo di navi con presenza di amianto. Le patologie dedotte riguardano: insufficienza respiratoria con placche pleuriche e noduli polmonari; artrosi diffusa del rachide con protrusioni discali, ernia discale e radicolopatia; ipoacusia neurosensoriale bilaterale; periartrite scapolo-omerale destra. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva espresso parere favorevole quanto alle prime due patologie e sfavorevole quanto alle ultime due. Il ricorrente ha prospettato una responsabilità contrattuale dell'amministrazione, per violazione delle regole cautelari, concorrente con responsabilità extracontrattuale, diretta e vicaria. L'ordinanza non decide ancora sulla sussistenza della responsabilità, sul nesso causale né sulla spettanza del risarcimento.
La decisione
Il TAR, riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale ai sensi degli artt. 19 e 67 c.p.a. Per le patologie A) e B), rispetto alle quali il nesso con il servizio risultava già favorevolmente valutato dal Comitato di verifica, il CTU dovrà accertare il danno biologico permanente e l'eventuale invalidità temporanea, nonché l'incidenza delle patologie sulle ordinarie attività di vita e la sofferenza soggettiva rilevante per la liquidazione del danno morale. Per le patologie C) e D), rispetto alle quali il Comitato aveva negato la dipendenza da causa di servizio, il CTU dovrà preliminarmente valutare, sulla base della documentazione e secondo il criterio del più probabile che non, l'esistenza del nesso causale con le attività di servizio; soltanto in caso di esito positivo dovrà stimare anche il danno biologico, l'incidenza esistenziale e gli ulteriori profili soggettivi. Il Collegio ha nominato il CTU, disciplinato il contraddittorio tecnico, fissato l'acconto provvisorio di euro 1.500 a carico del ricorrente, stabilito i termini per giuramento, osservazioni e deposito della relazione, e rinviato la causa all'udienza pubblica del 18 dicembre 2026. Le spese sono state riservate.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per il ricorso alla consulenza tecnica nel processo amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato per la nomina del consulente tecnico d'ufficio, la determinazione dell'acconto, la disciplina dell'attività peritale e il contraddittorio tecnico.
art. 195 c.p.c.
Richiamato per le comunicazioni alle parti nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio.
art. 90 disp. att. c.p.c.
Richiamato unitamente all'art. 195 c.p.c. per le modalità delle comunicazioni relative alla relazione del CTU.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.
Massime di principio
- Quando la definizione di una domanda risarcitoria da attività di servizio richiede accertamenti medico-legali sul danno biologico, sull'invalidità temporanea e sulle ricadute nella vita quotidiana, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio per completare l'istruttoria prima di decidere nel merito.
- Qualora il nesso causale tra patologia e attività di servizio sia già stato favorevolmente valutato dall'organo tecnico-amministrativo competente, la consulenza può essere circoscritta alla quantificazione del danno biologico e alla valutazione delle conseguenze morali ed esistenziali.
- Quando l'organo competente abbia negato la dipendenza da causa di servizio, il giudice può demandare al CTU una nuova valutazione del nesso causale alla luce della documentazione processuale, utilizzando il criterio civilistico del più probabile che non; la quantificazione del danno va svolta soltanto se tale nesso risulta positivamente accertato.
- La consulenza tecnica d'ufficio deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, con possibilità di nomina dei consulenti tecnici di parte, trasmissione di uno schema di relazione, presentazione di osservazioni e deposito di una relazione finale che dia conto delle osservazioni ricevute.
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