Regolamento (UE) 2019/2126
Regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce regole operative per alcuni controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625, disciplinando sia specifiche categorie di animali e merci sia alcune esenzioni dai controlli ai posti di controllo frontalieri. Introduce soluzioni pratiche per partite di selvaggina di pelo, prodotti della pesca e merci in entrata tramite alcune isole greche e territori francesi, imponendo comunque condizioni, notifiche, tracciabilità e limiti di destinazione. Abroga due atti precedenti e si applica dal 14 dicembre 2019.
Norme specifiche per controlli ufficiali su talune categorie di animali e merci in entrata nell’Unione, con esenzioni per alcune merci e per specifici punti di entrata locali.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri, agli operatori responsabili delle partite e alle categorie di animali e merci disciplinate dal regolamento (UE) 2017/625 che entrano nell’Unione. Riguarda in particolare selvaggina di pelo con la pelle, prodotti della pesca freschi sbarcati direttamente da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi, tonno congelato sbarcato direttamente in porti dell’Unione designati, prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e scaricati in paesi terzi, nonché partite in entrata attraverso talune isole greche e determinati territori francesi. Si applica dal 14 dicembre 2019; sono previste abrogazioni di atti precedenti con la stessa decorrenza. Restano esclusi dai controlli ai posti di controllo frontalieri solo i casi espressamente previsti e alle condizioni fissate dal regolamento.
Norme per controlli ufficiali specifici su alcune categorie di animali e merci
Il regolamento delegato (UE) 2019/2126 integra il regolamento (UE) 2017/625 dettando regole operative per controlli ufficiali specifici su talune categorie di animali e merci e per le misure da adottare in caso di non conformità. La finalità è rendere più efficace e uniforme il controllo all’ingresso nell’Unione, disciplinando anche alcune esenzioni dai controlli ai posti di controllo frontalieri quando il rischio è basso o assente e l’esenzione è giustificata.
Contesto e rapporto con il regolamento (UE) 2017/625
La Commissione richiama in particolare l’articolo 77, paragrafo 1, lettere a), b) e k), del regolamento (UE) 2017/625, che le conferisce il potere di stabilire norme di esecuzione per controlli ufficiali specifici e per le misure in caso di non conformità. Il regolamento mira anche a razionalizzare il quadro normativo, riunendo in un unico atto le disposizioni relative alle categorie di merci disciplinate dall’articolo 77, paragrafo 1, lettere a), b) e k), e quelle relative all’articolo 48, lettera h), del medesimo regolamento.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento, "IMSOC" è il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625. Sono inoltre definite le nozioni di "prodotti della pesca freschi" e di "tonno congelato" rinviando al regolamento (CE) n. 853/2004.
Selvaggina di pelo con la pelle
Per le partite di selvaggina di pelo con la pelle introdotte nell’Unione, l’autorità competente del primo posto di controllo frontaliero di arrivo può consentire la spedizione allo stabilimento nel luogo di destinazione senza completare i controlli fisici, se il trasporto avviene in veicoli o contenitori conformi agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2019/1666. In tal caso:
- l’autorità del posto di arrivo informa l’autorità competente dello stabilimento di destinazione della necessità di completare i controlli fisici, in particolare i controlli sanitari e le prove di laboratorio;
- l’autorità dello stabilimento di destinazione comunica all’autorità di partenza gli esiti dei controlli completati.
Prodotti della pesca freschi sbarcati direttamente nei porti dell’Unione
I prodotti della pesca freschi sbarcati direttamente da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, a condizione che i controlli siano eseguiti nei porti dell’Unione designati dagli Stati membri conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Tonno congelato sbarcato direttamente nei porti designati
Per il tonno congelato, non ancora decapitato né eviscerato, sbarcato direttamente in porti dell’Unione designati, gli Stati membri possono disporre che i controlli ufficiali siano effettuati nello stabilimento di trasformazione di destinazione riconosciuto per la custodia temporanea di merci non unionali. La deroga opera solo se ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 5:
- i controlli sono eseguiti dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero più vicino;
- lo stabilimento è riconosciuto dalle autorità doganali ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 1, e dell’articolo 148 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- il tonno è spedito dalla nave allo stabilimento in veicoli o contenitori sigillati, sotto vigilanza dell’autorità competente e nel regime doganale pertinente;
- prima dell’arrivo della partita nei porti designati, l’operatore responsabile notifica l’arrivo trasmettendo nell’IMSOC un DSCE compilato, ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.
Prodotti della pesca catturati da navi di uno Stato membro e scaricati in paesi terzi
Le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano, catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e scaricati in paesi terzi prima dell’ingresso nell’Unione, sono sottoposte anzitutto a controlli documentali al primo posto di controllo frontaliero. Possono essere esentate dai controlli di identità e fisici se soddisfano le condizioni dell’articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. Se emergono non conformità, accertate o anche solo sospette, l’autorità competente deve svolgere anche controlli di identità e fisici.
Regime speciale per talune isole greche e territori francesi
Il regolamento prevede un regime specifico per i punti di entrata autorizzati di Rodi, Mitilene e Iraklion (Creta), nonché per i dipartimenti francesi d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte. Le partite che entrano da paesi terzi attraverso tali punti, e che sono destinate all’uso locale nel territorio di ingresso, sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Per le isole greche, l’esenzione riguarda i prodotti di origine animale e i prodotti compositi destinati al consumo locale nell’isola di ingresso. Per i territori francesi d’oltremare, l’esenzione riguarda gli animali, i prodotti di origine animale e i prodotti compositi destinati all’allevamento e alla produzione locali.
Controlli specifici e requisiti organizzativi nei punti di entrata autorizzati
Le partite ammesse al regime speciale sono comunque sottoposte a controlli specifici conformemente all’allegato I. Ciascun punto di entrata autorizzato è sotto la responsabilità di un’autorità competente che deve disporre di:
- veterinari ufficiali responsabili delle decisioni sulle partite ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;
- se necessario, personale formato ai sensi dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1081.
Per i punti di entrata delle isole greche, l’autorità competente deve assicurare la disponibilità di personale e risorse per svolgere i controlli. Per i dipartimenti francesi d’oltremare, i punti di entrata devono essere dotati di impianti, attrezzature e personale necessari per i controlli.
Obblighi degli operatori e limitazioni alla circolazione
L’operatore responsabile delle partite deve:
- notificare l’arrivo mediante DSCE compilato nell’IMSOC prima dell’arrivo al punto di entrata autorizzato;
- tenere un registro approvato dall’autorità competente con le quantità delle merci e, ove applicabile, con il nome e l’indirizzo degli acquirenti;
- informare gli acquirenti che i prodotti di origine animale e i prodotti compositi sono destinati unicamente al consumo locale e non possono essere rispediti in altre parti del territorio dell’Unione;
- in caso di rivendita, imporre agli acquirenti l’obbligo di informare i nuovi acquirenti professionali delle medesime limitazioni.
Per i territori francesi d’oltremare, l’obbligo informativo è più ampio: gli acquirenti devono essere avvertiti che gli animali sono destinati solo ad allevamento e produzione locali e che gli animali e i prodotti derivati non possono essere rispediti altrove nell’Unione.
Allegato I: contenuto dei controlli specifici
L’allegato I specifica che l’autorità competente deve inserire nell’IMSOC tutti i dati relativi ai prodotti di origine animale e ai prodotti compositi, e, nei dipartimenti francesi d’oltremare, anche i dati relativi agli animali presentati per l’immissione in commercio. I controlli riguardano:
- certificati e documenti di accompagnamento;
- identità dei prodotti e, nei territori francesi, anche degli animali;
- imballaggio e indicazioni apposte;
- qualità e stato di conservazione;
- condizioni di trasporto, incluse temperatura del mezzo e temperatura interna delle merci in caso di trasporto frigorifero;
- eventuali alterazioni delle merci.
Dopo i controlli, il DSCE deve indicare, per i prodotti destinati al consumo locale, il divieto di riesportazione verso altre parti del territorio dell’Unione. Nei dipartimenti francesi d’oltremare il DSCE deve anche riportare il vincolo di destinazione locale degli animali e dei prodotti derivati. Sono inoltre previste ispezioni regolari dei luoghi di accoglienza o deposito per verificare il rispetto dei requisiti sanitari e l’assenza di deviazioni verso altri mercati dell’Unione.
Abrogazioni, concordanze ed entrata in vigore
Con effetto dal 14 dicembre 2019 sono abrogate la decisione 94/641/CE e la decisione di esecuzione 2012/44/UE. I riferimenti a tali atti si intendono fatti al presente regolamento secondo le tavole di concordanza dell’allegato II.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2019. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Il regolamento stabilisce norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci e per le misure da adottare in caso di non conformità. Disciplina inoltre i casi e le condizioni in cui alcune categorie di animali e merci sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, nonché i casi in cui l’esenzione è giustificata.
Definizioni chiave
Definisce "IMSOC" come il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625. Precisa inoltre il significato di "prodotti della pesca freschi" e di "tonno congelato" richiamando il regolamento (CE) n. 853/2004.
Selvaggina di pelo con la pelle
L’autorità competente del primo posto di controllo frontaliero di arrivo può autorizzare la spedizione della partita allo stabilimento nel luogo di destinazione senza completare i controlli fisici, se il trasporto avviene in veicoli o contenitori conformi agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2019/1666. L’autorità del posto di arrivo informa l’autorità dello stabilimento di destinazione della necessità di completare i controlli fisici, inclusi i controlli sanitari e le prove di laboratorio; quest’ultima comunica poi i risultati.
Prodotti della pesca freschi sbarcati direttamente in porti dell’Unione
I prodotti della pesca freschi sbarcati direttamente da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, purché i controlli siano eseguiti dalle autorità competenti nei porti dell’Unione designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Tonno congelato sbarcato direttamente in porti designati
Gli Stati membri possono eseguire i controlli ufficiali del tonno congelato, non ancora decapitato né eviscerato, nello stabilimento di trasformazione di destinazione riconosciuto ai fini della custodia temporanea di merci non unionali, a condizione che: i controlli siano effettuati dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero più vicino; lo stabilimento sia riconosciuto dalle autorità doganali ai sensi del codice doganale dell’Unione; la spedizione avvenga in veicoli o contenitori sigillati sotto vigilanza dell’autorità competente e nel regime doganale pertinente; prima dell’arrivo, l’operatore notifichi la partita trasmettendo nell’IMSOC un documento sanitario comune di entrata (DSCE) compilato.
Prodotti della pesca catturati da navi di uno Stato membro e scaricati in paesi terzi
Le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano, catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e scaricati, con o senza magazzinaggio, in paesi terzi prima dell’ingresso nell’Unione, sono sottoposte a controlli documentali al primo posto di controllo frontaliero. Possono essere esentate dai controlli di identità e fisici se rispettano le condizioni dell’articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; in caso di non conformità riscontrata o sospetta, si aggiungono anche controlli di identità e fisici.
Esenzioni per talune isole greche e territori francesi
Sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri le partite di prodotti di origine animale e prodotti compositi che entrano da paesi terzi attraverso i punti di entrata autorizzati di Rodi, Mitilene e Iraklion (Creta) per uso locale nell’isola di ingresso. Sono esenti anche animali, prodotti di origine animale e prodotti compositi che entrano attraverso i punti di entrata autorizzati nei dipartimenti francesi d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte per uso locale nel dipartimento di ingresso.
Controlli specifici nei punti di entrata autorizzati
Le partite di cui al regime speciale per isole greche e territori francesi sono sottoposte a controlli secondo l’allegato I. Ogni punto di entrata è sotto la responsabilità di un’autorità competente dotata di veterinari ufficiali e, se necessario, di personale formato ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/1081. Per i punti di entrata delle isole greche e dei dipartimenti francesi devono essere disponibili risorse, impianti, attrezzature e personale adeguati per eseguire i controlli.
Obblighi degli operatori per le partite destinate all’uso locale
L’operatore responsabile deve notificare l’arrivo della partita tramite DSCE compilato nell’IMSOC prima dell’arrivo, tenere un registro approvato dall’autorità competente con quantità e, ove applicabile, nome e indirizzo degli acquirenti, e informare gli acquirenti delle limitazioni alla circolazione. Nei territori francesi d’oltremare deve inoltre informare che gli animali sono destinati solo ad allevamento e produzione locali e che essi e i prodotti derivati non possono essere rispediti in altre parti dell’Unione.
Abrogazioni e rinvii
Sono abrogate, con effetto dal 14 dicembre 2019, la decisione 94/641/CE e la decisione di esecuzione 2012/44/UE. I riferimenti a tali atti si intendono fatti al presente regolamento secondo le tavole di concordanza dell’allegato II.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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