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Sentenza

Sentenza n. 2724/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento della Determina Dirigenziale di Roma Capitale prot. n. QI/96680/2024 del 13.05.2024 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Ufficio Edilizia Privata - U.O. Condono Edilizio - di rigetto della richiesta di condono edilizio di cui al prot. 0/553542.

Giustizia amministrativa202408176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un'unità immobiliare sita in Roma, motivato dall'insistenza di un vincolo paesaggistico connesso al Canale Palocco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di condono richiesto ai sensi della l. n. 326/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004 per un'unità immobiliare di 53,04 mq di superficie utile residenziale e 1,60 mq di superficie non residenziale. Con il primo motivo ha dedotto violazione della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che nell'area non vi sarebbe un corso d'acqua pubblico tutelato, ma soltanto un modesto canale per il deflusso delle acque piovane, non iscritto negli elenchi delle acque pubbliche. Ha inoltre richiamato l'urbanizzazione dell'area e l'attuale destinazione residenziale, nonché il venir meno dell'originaria funzione irrigua del corso d'acqua. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di motivazione e omesso bilanciamento degli interessi, richiamando il rilascio di condoni in favore di proprietari di immobili situati nello stesso stabile e il legittimo affidamento derivante dal tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 32, comma 27, lett. d), e 37 della l. n. 326/2003, dell'art. 6 della l.r. n. 12/2004 e degli artt. 31, 32 e 33 della l. n. 47/1985, sostenendo che si sarebbe formato il silenzio-assenso, che il vincolo sarebbe sopravvenuto rispetto all'ultimazione dell'abuso e che il Comune non avrebbe acquisito il parere dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto provata l'inclusione del Canale Palocco nell'elenco delle acque pubbliche richiamato dall'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, anche sulla base della ricognizione regionale e di un precedente del Consiglio di Stato relativo a fattispecie identica. Poiché l'intervento è stato qualificato come abuso maggiore, il condono ex art. 32 del d.l. n. 269/2003 è applicabile soltanto agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 e previo parere favorevole dell'autorità tutoria; le opere corrispondenti ai numeri 1, 2 e 3 sono invece insanabili, anche in presenza di vincolo di inedificabilità relativa e di conformità urbanistica. Quanto al secondo motivo, il diniego di condono è espressione di potere vincolato e non consente di invocare la disparità di trattamento derivante da eventuali condoni illegittimamente rilasciati in casi analoghi. Il decorso del tempo non consolida un affidamento legittimo alla conservazione di un abuso edilizio. Il condono del vicino, inoltre, era stato rilasciato in applicazione della l. n. 47/1985, disciplina meno restrittiva rispetto alla l. n. 326/2003. Quanto al terzo motivo, l'insanabilità ex lege dell'opera impedisce la formazione del silenzio-assenso: l'istanza deve essere almeno riconducibile al modello normativo astratto previsto dalla legge e non può attivare il meccanismo tacito quando la condonabilità è radicalmente preclusa in ragione della tipologia dell'abuso e del vincolo. Il carattere sopravvenuto del vincolo non è decisivo, poiché la l.r. Lazio n. 12/2004, applicabile ratione temporis alla domanda presentata il 9 dicembre 2004, ha legittimamente esteso l'insanabilità anche ai vincoli sopravvenuti rientranti nell'elenco tassativo previsto dall'art. 3. È stata ritenuta irrilevante anche la mancata acquisizione del parere paesaggistico, poiché un eventuale parere favorevole non avrebbe potuto superare la preclusione normativa derivante dalla tipologia dell'intervento. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. 42/2004

    Individua tra i beni paesaggistici le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del medesimo codice.

  • art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (...) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

    La tutela paesaggistica si applica alle fasce relative ai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; il Canale Palocco è stato ritenuto incluso in tali elenchi.

  • art. 32 d.l. 269/2003

    Il condono straordinario del 2003, in presenza di vincoli paesaggistici, è limitato agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1, previo parere favorevole dell'autorità tutoria; gli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono insanabili.

  • art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003

    È richiamato quale disposizione concernente l'insanabilità delle opere in rapporto alla presenza di vincoli; la disciplina regionale applicabile ha inoltre esteso l'insanabilità ai vincoli sopravvenuti nei casi tassativamente previsti.

  • art. 3 l.r. Lazio 12/2004

    La disciplina regionale, applicabile alla domanda presentata dopo la sua entrata in vigore, ha ampliato le ipotesi di insanabilità includendo determinati vincoli sopravvenuti.

  • art. 6 l.r. Lazio 12/2004

    È richiamato tra le disposizioni regionali dedotte dalla ricorrente, nel quadro della disciplina del condono edilizio applicabile nel Lazio.

  • artt. 31, 32 e 33 l. 47/1985

    Sono stati invocati dalla ricorrente; il giudice ha evidenziato che il primo condono del 1985 aveva disciplina meno restrittiva rispetto al condono del 2003.

  • art. 6 l. 241/1990

    È stata richiamata dalla ricorrente in relazione al giusto procedimento e ai vizi istruttori, ma il giudice ha escluso l'illegittimità del diniego.

Massime di principio

  • Nel condono edilizio disciplinato dall'art. 32 del d.l. n. 269/2003, gli abusi maggiori corrispondenti ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1 non sono sanabili quando insistono su aree sottoposte a vincolo paesaggistico; la sanatoria è limitata agli interventi di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 e richiede il previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • Il diniego di condono edilizio costituisce esercizio di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi della sanatoria; perciò, eventuali provvedimenti favorevoli adottati in casi analoghi non fondano una pretesa alla parità di trattamento quando risultino contrari alla legge.
  • Il decorso del tempo tra la presentazione della domanda di condono e il diniego non consolida un legittimo affidamento alla conservazione di una situazione edilizia abusiva, che non può essere legittimata dal mero protrarsi dell'inerzia amministrativa.
  • Il silenzio-assenso non può formarsi su un'istanza relativa a un intervento la cui condonabilità sia radicalmente preclusa dalla legge: la domanda deve essere almeno riconducibile al modello normativo astratto previsto per la formazione del titolo tacito.
  • La disciplina regionale del condono applicabile al momento della presentazione della domanda può estendere, nei limiti costituzionalmente legittimi e nell'ambito dei vincoli tassativamente individuati, le ipotesi di insanabilità anche ai vincoli paesaggistici sopravvenuti rispetto all'esecuzione dell'abuso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereLegittimo affidamentoSilenzio della pubblica amministrazione

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