Cassazione Penale, Sentenza n. 21056/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per detenzione di 163 kg di hashish. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e carenza/illogicità della motivazione perché, a suo avviso, mancavano elementi per ritenere il concorso nel reato (si sarebbe trattato di mera connivenza non punibile), nonostante fosse formale intestatario del garage e avesse consegnato le chiavi; 2) violazione degli artt. 309 e 521 c.p.p. per avere il Tribunale, a suo dire, modificato di ufficio la qualificazione del fatto da monosoggettiva a plurisoggettiva, usurpando la funzione del pubblico ministero.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto fondati gli elementi di fatto valorizzati dal giudice del riesame: la consegna da parte dell'imputato delle chiavi del garage e dell'auto a terzi, la presunta menzogna nell'interrogatorio, e il collegamento tra la presenza dell'indagato e l'attività dell'autolavaggio in cui si recava Leemaoui. Tali elementi sono stati considerati gravemente indizianti e non meramente compatibili con una connivenza passiva. Quanto alla censura di modifica della contestazione, la Corte ha osservato che l'eventuale diversa qualificazione non apporterebbe una utilità concreta all'indagato in tema di misure cautelari e dunque manca interesse impugnatorio. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla distinzione tra responsabilità individuale e concorso di persone nel reato; la Corte richiede elementi indiziari concreti per ritenere il concorso e ha ritenuto presenti elementi tali da giustificare l'ipotesi concorsuale.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma-soglia per la contestazione di illecite detenioni di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le evidenze raccolte giustificassero l'applicazione delle norme sulle sostanze stupefacenti.
art. 309 cod. proc. pen.
Prescrive i poteri del giudice nel riesame di misure cautelari; la Corte ha confermato che il giudice del riesame può valutare gli elementi di fatto senza travalicare le funzioni del PM.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma sulle impugnazioni avverso le ordinanze in materia cautelare; citata in relazione ai limiti del sindacato in sede di riesame e alla questione dell'eventuale modificazione della qualificazione del fatto.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di inammissibilità del ricorso e dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha escluso profili di colpa tali da vanificare la sanzione dell'inammissibilità.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della condanna pecuniaria; la Corte dispone l'esecuzione degli adempimenti di legge.
Massime di principio
- La sola intestazione formale del locale o il possesso delle chiavi non esclude automaticamente la responsabilità: la cessione delle chiavi a terzi e altri elementi di fatto (consegna dell'auto, menzogne nell'interrogatorio, contatti frequenti) possono costituire indizi gravi di concorso.
- La mera consapevolezza dell'attività illecita altrui e la semplice connivenza passiva non sono di per sé reato; tuttavia, occorre valutare il complesso probatorio: elementi personali di gestione, consegna di mezzi o chiavi, e comportamenti tesi a favorire l'occultamento rafforzano l'indiziarietà.
- In sede di riesame di misure cautelari il giudice può valorizzare elementi indiziari e prospettare anche una diversa qualificazione del fatto (es. da monosoggettivo a concorsuale) purché non si sostituisca illegittimamente al PM nel formulare l'imputazione; la diversa qualificazione è rilevante solo se produce utilità concreta per l'impugnante.
- Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare il ricorrente deve dimostrare un interesse concreto e una utilità derivante da una diversa qualificazione giuridica: l'assenza di tale utilità può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Le menzogne o le incongruenze nell'esame investigativo o nelle dichiarazioni possono aggravare la posizione dell'indagato e rafforzare l'apprezzamento indiziario, specie se connesse ad atti materiali (consegna chiavi, disponibilità veicoli) che agevolano l'occultamento di stupefacenti.
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